Articolo 10 Domanda e rilascio di certificati tecnici, dichiarazioni e condizioni pertinenti § 1 Il rilascio di un certificato tecnico fa riferimento al tipo di costruzione di un veicolo ferroviario o al veicolo ferroviario stesso. § 2 La domanda di rilascio di un certificato tecnico puo' essere presentata: a) dal costruttore; b) da un'impresa di trasporto ferroviario; c) dal detentore del veicolo; d) dal proprietario del veicolo; e) dal gestore d'infrastruttura. § 3 La domanda di certificato tecnico, comprese le dichiarazioni pertinenti, puo' essere presentata presso ogni autorita' competente o organismo di uno degli Stati parti, nell'ambito delle competenze previste all'articolo 5. § 4 Se al veicolo si applica l'articolo 6 paragrafo 4, il richiedente indica gli Stati parti (eventualmente le tratte) per i quali i certificati tecnici servono a garantire la libera circolazione; in questo caso, le autorita' e gli organismi di valutazione competenti cooperano al fine di facilitare il disbrigo della procedura per il richiedente. § 5 Tutte le spese legate alla procedura d'ammissione sono a carico del richiedente, salvo disposizione contraria delle leggi e delle prescrizioni in vigore nello Stato in cui l'ammissione e' concessa. Non e' consentito il rilascio di ammissioni tecniche a fini di lucro. § 5a Le decisioni, le valutazioni, gli esami ecc. sono eseguiti in modo non discriminatorio. § 6 Il richiedente compila e allega alla sua domanda la documentazione tecnica e l'elenco dei compiti della manutenzione, contenenti le informazioni richieste nelle PTU. L'organismo di valutazione verifica, corregge e completa in modo appropriato le informazioni contenute nella suddetta documentazione, affinche' essa rispecchi le caratteristiche del veicolo. § 7 Ciascuna valutazione e' documentata dal suo autore in un apposito rapporto che giustifica le valutazioni effettuate e che precisa le disposizioni secondo le quali l'oggetto e' stato valutato e se quest'ultimo ha superato la valutazione o meno. § 8 Chi presenta domanda per il rilascio di un certificato di esercizio secondo una procedura semplificata di ammissione tecnica (art. 4 par. 1 lett. b), allega alla domanda il certificato del tipo di costruzione, rilasciato secondo l'articolo 11 paragrafo 2, e dimostra in modo appropriato che i veicoli per i quali richiede un certificato di esercizio corrispondono a questo tipo di costruzione. § 9 Di regola, un certificato tecnico e' rilasciato per una durata illimitata; il suo campo di applicazione puo' essere generale o circoscritto. § 10 In caso di modifica di disposizioni pertinenti nelle prescrizioni di cui all'articolo 7, sulla base delle quali un tipo di costruzione e' stato ammesso, e di assenza di disposizioni provvisorie pertinenti, lo Stato parte in cui e' stato rilasciato il certificato del tipo di costruzione decide, previa consultazione con gli altri Stati nei quali il certificato e' valido conformemente all'articolo 6, se il predetto certificato puo' mantenere la sua validita' oppure se deve essere rinnovato. I criteri da verificare in caso di rinnovo di una ammissione del tipo di costruzione possono riguardare unicamente le disposizioni modificate. Il rinnovo dell'ammissione del tipo non pregiudica le ammissioni all'esercizio concesse sulla base dei tipi ammessi in precedenza. § 11 In caso di rinnovo o ammodernamento, l'ente aggiudicatore o il costruttore invia allo Stato parte interessato la documentazione occorrente per descrivere il progetto. Lo Stato parte esamina questa documentazione e, tenendo conto della strategia di attuazione indicata nelle PTU applicabili, decide se l'entita' dei lavori e' tale da rendere necessaria una nuova ammissione all'esercizio ai sensi delle presenti Regole uniformi. Una nuova ammissione all'esercizio e' necessaria in tutti i casi in cui il livello di sicurezza generale del sottosistema interessato puo' essere pregiudicato dai lavori previsti. Se e' necessaria una nuova ammissione all'esercizio, lo Stato parte decide in quale misura applicare al progetto le disposizioni delle PTU pertinenti. Lo Stato parte prende la sua decisione al piu' tardi quattro mesi dopo la presentazione della documentazione completa da parte del richiedente. Qualora sia necessaria una nuova ammissione e le PTU non siano pienamente applicate, gli Stati parti notificano al Segretario generale: a) la ragione per cui una PTU non e' pienamente applicata; b) le caratteristiche tecniche applicabili invece delle PTU; e c) gli organismi responsabili della notifica delle informazioni richieste alle lettere a) e b). Il Segretario generale pubblica le informazioni notificate sul sito Internet dell'Organizzazione. § 12 Il paragrafo 11 si applica per analogia a un certificato del tipo di costruzione e a ogni dichiarazione concernente la costruzione o gli elementi di costruzione pertinenti.