(Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 10)
                             Articolo 10 
 
Domanda e rilascio di certificati tecnici, dichiarazioni e condizioni
                             pertinenti 
 
  § 1 Il rilascio di un certificato tecnico fa riferimento al tipo di
costruzione di  un  veicolo  ferroviario  o  al  veicolo  ferroviario
stesso. 
  § 2 La domanda di rilascio di un certificato  tecnico  puo'  essere
presentata: 
    a) dal costruttore; 
    b) da un'impresa di trasporto ferroviario; 
    c) dal detentore del veicolo; 
    d) dal proprietario del veicolo; 
    e) dal gestore d'infrastruttura. 
  § 3 La domanda di certificato tecnico,  comprese  le  dichiarazioni
pertinenti, puo' essere presentata presso ogni autorita' competente o
organismo di uno degli  Stati  parti,  nell'ambito  delle  competenze
previste all'articolo 5. 
  § 4  Se  al  veicolo  si  applica  l'articolo  6  paragrafo  4,  il
richiedente indica gli Stati parti (eventualmente le  tratte)  per  i
quali  i  certificati  tecnici  servono   a   garantire   la   libera
circolazione; in  questo  caso,  le  autorita'  e  gli  organismi  di
valutazione competenti cooperano al fine di  facilitare  il  disbrigo
della procedura per il richiedente. 
  § 5 Tutte le spese legate alla procedura d'ammissione sono a carico
del richiedente, salvo disposizione contraria  delle  leggi  e  delle
prescrizioni in vigore nello Stato in cui l'ammissione  e'  concessa.
Non e' consentito il rilascio di ammissioni tecniche a fini di lucro. 
  § 5a Le decisioni, le valutazioni, gli esami ecc. sono eseguiti  in
modo non discriminatorio. 
  §  6  Il  richiedente  compila  e  allega  alla  sua   domanda   la
documentazione tecnica e l'elenco  dei  compiti  della  manutenzione,
contenenti  le  informazioni  richieste  nelle  PTU.  L'organismo  di
valutazione verifica, corregge e  completa  in  modo  appropriato  le
informazioni contenute nella suddetta documentazione, affinche'  essa
rispecchi le caratteristiche del veicolo. 
  § 7 Ciascuna valutazione  e'  documentata  dal  suo  autore  in  un
apposito rapporto che giustifica  le  valutazioni  effettuate  e  che
precisa le disposizioni secondo le quali l'oggetto e' stato  valutato
e se quest'ultimo ha superato la valutazione o meno. 
  § 8 Chi presenta domanda per  il  rilascio  di  un  certificato  di
esercizio secondo una procedura semplificata  di  ammissione  tecnica
(art. 4 par. 1 lett. b), allega alla domanda il certificato del  tipo
di costruzione, rilasciato  secondo  l'articolo  11  paragrafo  2,  e
dimostra in modo appropriato che i veicoli per i  quali  richiede  un
certificato di esercizio corrispondono a questo tipo di costruzione. 
  § 9 Di regola, un certificato tecnico e' rilasciato per una  durata
illimitata; il suo campo  di  applicazione  puo'  essere  generale  o
circoscritto. 
  §  10  In  caso  di  modifica  di  disposizioni  pertinenti   nelle
prescrizioni di cui all'articolo 7, sulla base delle quali un tipo di
costruzione  e'  stato  ammesso,  e  di   assenza   di   disposizioni
provvisorie pertinenti, lo Stato parte in cui e' stato rilasciato  il
certificato del tipo di costruzione decide, previa consultazione  con
gli altri Stati nei quali  il  certificato  e'  valido  conformemente
all'articolo 6, se il predetto  certificato  puo'  mantenere  la  sua
validita' oppure se deve essere rinnovato. I criteri da verificare in
caso di rinnovo di una ammissione del  tipo  di  costruzione  possono
riguardare  unicamente  le  disposizioni   modificate.   Il   rinnovo
dell'ammissione del tipo non pregiudica le  ammissioni  all'esercizio
concesse sulla base dei tipi ammessi in precedenza. 
  § 11 In caso di rinnovo o ammodernamento, l'ente aggiudicatore o il
costruttore invia allo  Stato  parte  interessato  la  documentazione
occorrente per descrivere il progetto. Lo Stato parte esamina  questa
documentazione  e,  tenendo  conto  della  strategia  di   attuazione
indicata nelle PTU applicabili, decide se  l'entita'  dei  lavori  e'
tale da rendere necessaria  una  nuova  ammissione  all'esercizio  ai
sensi delle presenti Regole uniformi. 
  Una nuova ammissione all'esercizio e' necessaria in tutti i casi in
cui il livello di sicurezza  generale  del  sottosistema  interessato
puo' essere pregiudicato dai lavori previsti. Se  e'  necessaria  una
nuova ammissione all'esercizio, lo Stato parte decide in quale misura
applicare al progetto le disposizioni delle PTU pertinenti. 
  Lo Stato parte prende la sua decisione al piu' tardi  quattro  mesi
dopo la presentazione della  documentazione  completa  da  parte  del
richiedente. 
  Qualora sia necessaria una nuova ammissione  e  le  PTU  non  siano
pienamente  applicate,  gli  Stati  parti  notificano  al  Segretario
generale: 
    a) la ragione per cui una PTU non e' pienamente applicata; 
    b) le caratteristiche tecniche applicabili invece delle PTU; e 
    c) gli organismi responsabili della notifica  delle  informazioni
richieste alle lettere a) e b). 
  Il Segretario generale pubblica le informazioni notificate sul sito
Internet dell'Organizzazione. 
  § 12 Il paragrafo 11 si applica per analogia a un  certificato  del
tipo di costruzione e a ogni dichiarazione concernente la costruzione
o gli elementi di costruzione pertinenti.