Articolo 10a Regole concernenti il ritiro o la sospensione dei certificati tecnici § 1 Se un'autorita' competente di uno Stato parte, diverso da quello che ha rilasciato la (prima) ammissione all'esercizio, constata una non conformita', deve informarne in modo dettagliato l'autorita' che ha concesso la (prima) ammissione; se la non conformita' riguarda un certificato del tipo di costruzione, l'autorita' che l'ha rilasciato ne e' ugualmente informata. § 2 Un certificato di esercizio puo' essere ritirato: a) se il veicolo ferroviario non e' piu' conforme: - alle disposizioni contenute nelle PTU e nelle prescrizioni nazionali applicabili che sono in vigore conformemente all'articolo 12 delle Regole uniformi APTU, o - alle condizioni particolari della sua ammissione di cui all'articolo 7a, o - alle prescrizioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento contenute nel RID; o b) se il detentore non da' seguito alla richiesta dell'autorita' competente di rimediare ai difetti nel termine stabilito; o c) se oneri e condizioni risultanti da un'ammissione ristretta secondo l'articolo 10 paragrafo 10 non sono soddisfatti o rispettati. § 3 Solo l'autorita' che ha concesso un certificato del tipo di costruzione o un certificato di esercizio ha facolta' di ritirarli. § 4 Il certificato di esercizio e' sospeso: a) quando non sono eseguiti (o non sono svolti nei termini stabiliti) i controlli tecnici, le ispezioni, i lavori di ripristino e di manutenzione del veicolo ferroviario prescritti nel suo elenco dei compiti della manutenzione, nelle PTU, nelle condizioni speciali di ammissione previste all'articolo 7a o nelle prescrizioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento contenute nel RID; b) quando, in caso di grave avaria di un veicolo ferroviario, l'ingiunzione dell'autorita' competente a presentare il veicolo non e' ottemperata; c) in caso di non conformita' con le presenti Regole uniformi e con le disposizioni contenute nelle PTU; d) se non sono rispettate le disposizioni nazionali applicabili in vigore conformemente all'articolo 12 delle Regole uniformi APTU o le disposizioni dichiarate equivalenti in conformita' all'articolo 13 delle Regole uniformi APTU; la validita' del certificato e' sospesa per gli Stati parti interessati. § 5 Il certificato di esercizio si estingue quando il veicolo ferroviario viene messo fuori servizio. Il collocamento fuori servizio deve essere comunicato all'autorita' competente che ha concesso l'ammissione all'esercizio. § 6 I paragrafi da 1 a 4 si applicano per analogia al certificato del tipo di costruzione.