(Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 10a)
                            Articolo 10a 
 
Regole concernenti il ritiro o la sospensione dei certificati tecnici 
 
  § 1 Se un'autorita' competente  di  uno  Stato  parte,  diverso  da
quello  che  ha  rilasciato  la  (prima)  ammissione   all'esercizio,
constata una non conformita', deve  informarne  in  modo  dettagliato
l'autorita'  che  ha  concesso  la  (prima)  ammissione;  se  la  non
conformita'  riguarda  un  certificato  del  tipo   di   costruzione,
l'autorita' che l'ha rilasciato ne e' ugualmente informata. 
  § 2 Un certificato di esercizio puo' essere ritirato: 
    a) se il veicolo ferroviario non e' piu' conforme: 
  - alle  disposizioni  contenute  nelle  PTU  e  nelle  prescrizioni
nazionali applicabili che sono in vigore  conformemente  all'articolo
12 delle Regole uniformi APTU, o 
  -  alle  condizioni  particolari  della  sua  ammissione   di   cui
all'articolo 7a, o 
  - alle prescrizioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento
contenute nel RID; o 
    b) se il detentore non da' seguito alla richiesta  dell'autorita'
competente di rimediare ai difetti nel termine stabilito; o 
    c) se oneri e condizioni risultanti  da  un'ammissione  ristretta
secondo l'articolo 10 paragrafo 10 non sono soddisfatti o rispettati. 
  § 3 Solo l'autorita' che ha concesso un  certificato  del  tipo  di
costruzione o un certificato di esercizio ha facolta' di ritirarli. 
  § 4 Il certificato di esercizio e' sospeso: 
    a) quando non sono  eseguiti  (o  non  sono  svolti  nei  termini
stabiliti) i controlli tecnici, le ispezioni, i lavori di  ripristino
e di manutenzione del veicolo ferroviario prescritti nel  suo  elenco
dei compiti della manutenzione, nelle PTU, nelle condizioni  speciali
di ammissione previste all'articolo 7a o nelle prescrizioni  relative
alla costruzione e all'equipaggiamento contenute nel RID; 
    b) quando, in caso di grave avaria  di  un  veicolo  ferroviario,
l'ingiunzione dell'autorita' competente a presentare il  veicolo  non
e' ottemperata; 
    c) in caso di non conformita' con le presenti Regole  uniformi  e
con le disposizioni contenute nelle PTU; 
    d) se non sono rispettate le disposizioni  nazionali  applicabili
in vigore conformemente all'articolo 12 delle Regole uniformi APTU  o
le disposizioni dichiarate equivalenti in conformita' all'articolo 13
delle Regole uniformi APTU; la validita' del certificato  e'  sospesa
per gli Stati parti interessati. 
  § 5 Il certificato di  esercizio  si  estingue  quando  il  veicolo
ferroviario  viene  messo  fuori  servizio.  Il  collocamento   fuori
servizio deve  essere  comunicato  all'autorita'  competente  che  ha
concesso l'ammissione all'esercizio. 
  § 6 I paragrafi da 1 a 4 si applicano per analogia  al  certificato
del tipo di costruzione.