(Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 10b)
                            Articolo 10b 
 
          Regole relative alle valutazioni e alle procedure 
 
  § 1 La Commissione di esperti tecnici e' competente per  l'adozione
di altre disposizioni vincolanti  concernenti  le  valutazioni  e  le
regole procedurali per l'ammissione tecnica. 
  §  2  A  titolo  integrativo,  ma  non  in  contraddizione  con  le
disposizioni  stabilite  dalla   Commissione   di   esperti   tecnici
conformemente al paragrafo 1, gli Stati  parti  o  le  organizzazioni
regionali possono adottare  (o  mantenere)  disposizioni  concernenti
procedure vincolanti, dettagliate e non discriminatorie relative alle
valutazioni e  ai  requisiti  in  materia  di  dichiarazioni.  Queste
disposizioni sono notificate al Segretario generale, che  ne  informa
la Commissione di esperti tecnici, e pubblicate dall'Organizzazione.