Articolo 11 Certificati tecnici e dichiarazioni § 1 L'ammissione del tipo di costruzione e l'ammissione all'esercizio sono accertate mediante documenti distinti denominati: «Certificato del tipo di costruzione» e «Certificato di esercizio». § 2 Il certificato del tipo di costruzione: a) specifica il costruttore e il fabbricante previsto del tipo di costruzione del veicolo ferroviario; b) contiene in allegato la documentazione tecnica e il resoconto della manutenzione; c) se necessario, specifica i limiti e le condizioni particolari di esercizio cui sono soggetti il tipo di costruzione di un veicolo ferroviario e i veicoli ferroviari corrispondenti a questo tipo di costruzione; d) contiene in allegato il rapporto o i rapporti di valutazione; e) se necessario, specifica tutte le pertinenti dichiarazioni (di conformita' e di verifica) rilasciate; f) specifica l'autorita' competente a rilasciare il certificato e la data del rilascio e reca la firma dell'autorita'; g) se necessario, specifica la durata della validita'. § 3 Il certificato di esercizio comprende: a) tutte le informazioni indicate al paragrafo 2; e b) i codici di identificazione dei veicoli cui si riferisce il certificato; c) informazioni sul detentore dei veicoli cui si riferisce il certificato alla data del rilascio; d) se necessario, la durata di validita'. § 4 Il certificato di esercizio puo' riferirsi a un gruppo di veicoli singoli dello stesso tipo. In questo caso le informazioni richieste sulla base del paragrafo 3 sono specificate in modo che siano identificabili per ciascuno dei veicoli appartenenti al gruppo e la documentazione tecnica contiene un elenco della documentazione identificabile concernente le verifiche condotte su ciascun veicolo. § 5 La documentazione tecnica e l'elenco dei compiti della manutenzione contengono le informazioni richieste in conformita' alle disposizioni delle PTU. § 6 I certificati sono emessi in una delle lingue di lavoro conformemente all'articolo 1 paragrafo 6 della Convenzione. § 7 I certificati e le dichiarazioni sono notificati al richiedente. § 8 Il certificato di esercizio si riferisce all'oggetto. Una volta che il veicolo e' in circolazione, se il detentore del certificato di esercizio (comprendente la documentazione tecnica e l'elenco dei compiti della manutenzione) non coincide con l'attuale detentore del veicolo, il primo rimette immediatamente all'attuale detentore il certificato di esercizio unitamente al resoconto della manutenzione e mette a disposizione tutte le istruzioni dettagliate (supplementari) riguardanti la manutenzione e l'esercizio, tuttora in suo possesso. § 9 Il paragrafo 8 si applica per analogia ai veicoli e ai materiali ferroviari ammessi in conformita' all'articolo 19; la documentazione pertinente e' costituita da documenti relativi all'ammissione e da qualsiasi altro documento contenente informazioni in tutto o in parte simili a quelle richieste per la documentazione tecnica, l'elenco dei compiti della manutenzione e il resoconto della manutenzione.