(Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                 Certificati tecnici e dichiarazioni 
 
  §  1  L'ammissione  del  tipo   di   costruzione   e   l'ammissione
all'esercizio sono accertate mediante documenti distinti  denominati:
«Certificato del tipo di costruzione» e «Certificato di esercizio». 
  § 2 Il certificato del tipo di costruzione: 
    a) specifica il costruttore e il fabbricante previsto del tipo di
costruzione del veicolo ferroviario; 
    b) contiene in allegato la documentazione tecnica e il  resoconto
della manutenzione; 
    c) se necessario, specifica i limiti e le condizioni  particolari
di esercizio cui sono soggetti il tipo di costruzione di  un  veicolo
ferroviario e i veicoli ferroviari corrispondenti a  questo  tipo  di
costruzione; 
    d) contiene in allegato il rapporto o i rapporti di valutazione; 
    e) se necessario, specifica tutte le pertinenti dichiarazioni (di
conformita' e di verifica) rilasciate; 
    f) specifica l'autorita' competente a rilasciare il certificato e
la data del rilascio e reca la firma dell'autorita'; 
    g) se necessario, specifica la durata della validita'. 
  § 3 Il certificato di esercizio comprende: 
    a) tutte le informazioni indicate al paragrafo 2; e 
    b) i codici di identificazione dei veicoli cui  si  riferisce  il
certificato; 
    c) informazioni sul detentore dei veicoli  cui  si  riferisce  il
certificato alla data del rilascio; 
    d) se necessario, la durata di validita'. 
  § 4 Il certificato di esercizio  puo'  riferirsi  a  un  gruppo  di
veicoli singoli dello stesso tipo. In  questo  caso  le  informazioni
richieste sulla base del paragrafo 3 sono  specificate  in  modo  che
siano identificabili per ciascuno dei veicoli appartenenti al  gruppo
e la documentazione tecnica contiene un elenco  della  documentazione
identificabile concernente le verifiche condotte su ciascun veicolo. 
  §  5  La  documentazione  tecnica  e  l'elenco  dei  compiti  della
manutenzione contengono le informazioni richieste in conformita' alle
disposizioni delle PTU. 
  § 6 I certificati  sono  emessi  in  una  delle  lingue  di  lavoro
conformemente all'articolo 1 paragrafo 6 della Convenzione. 
  §  7  I  certificati  e  le  dichiarazioni   sono   notificati   al
richiedente. 
  § 8 Il certificato di esercizio si riferisce all'oggetto. Una volta
che il veicolo e' in circolazione, se il detentore del certificato di
esercizio (comprendente la  documentazione  tecnica  e  l'elenco  dei
compiti della manutenzione) non coincide con l'attuale detentore  del
veicolo, il primo rimette  immediatamente  all'attuale  detentore  il
certificato di esercizio unitamente al resoconto della manutenzione e
mette a disposizione tutte le istruzioni dettagliate  (supplementari)
riguardanti la manutenzione e l'esercizio, tuttora in suo possesso. 
  § 9 Il paragrafo  8  si  applica  per  analogia  ai  veicoli  e  ai
materiali ferroviari  ammessi  in  conformita'  all'articolo  19;  la
documentazione  pertinente  e'  costituita  da   documenti   relativi
all'ammissione e da qualsiasi altro documento contenente informazioni
in tutto o in parte simili a quelle richieste per  la  documentazione
tecnica, l'elenco dei compiti della manutenzione e il resoconto della
manutenzione.