(Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 12)
                             Articolo 12 
 
                          Modelli uniformi 
 
  § 1 L'Organizzazione prescrive modelli uniformi per  i  certificati
menzionati  all'articolo  11,   le   dichiarazioni   decise   secondo
l'articolo 4 paragrafo  2  e  il  rapporto  di  valutazione  conforme
all'articolo 10 paragrafo 7. 
  § 2 I modelli  sono  elaborati  e  adottati  dalla  Commissione  di
esperti tecnici. 
  § 3 La Commissione di esperti tecnici puo' decidere di  autorizzare
e riconoscere come sostituti equivalenti certificati e  dichiarazioni
predisposti secondo modelli prestabiliti diversi da quelli prescritti
nelle presenti Regole uniformi, ma  che  contengono  le  informazioni
richieste in conformita' all'articolo 11.