Articolo 12 Modelli uniformi § 1 L'Organizzazione prescrive modelli uniformi per i certificati menzionati all'articolo 11, le dichiarazioni decise secondo l'articolo 4 paragrafo 2 e il rapporto di valutazione conforme all'articolo 10 paragrafo 7. § 2 I modelli sono elaborati e adottati dalla Commissione di esperti tecnici. § 3 La Commissione di esperti tecnici puo' decidere di autorizzare e riconoscere come sostituti equivalenti certificati e dichiarazioni predisposti secondo modelli prestabiliti diversi da quelli prescritti nelle presenti Regole uniformi, ma che contengono le informazioni richieste in conformita' all'articolo 11.