(Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 13)
                             Articolo 13 
 
                              Registri 
 
  § 1 Sotto la responsabilita' dell'Organizzazione e nella  forma  di
banca  dati  elettronica,  e'  allestito  e  aggiornato  un  registro
contenente informazioni sui veicoli ferroviari per i quali  e'  stato
rilasciato un certificato di esercizio e sui tipi di costruzione  per
i quali e' stato concesso un certificato del tipo di costruzione.  Il
registro comprende i veicoli ferroviari  ammessi  secondo  l'articolo
19; puo' includere veicoli ferroviari ammessi solo alla  circolazione
nel traffico nazionale. 
  §  2  La  banca  dati  comprende  anche  un   registro   contenente
informazioni sulle autorita' competenti e gli organismi ai  quali  e'
stata trasferita la competenza in conformita' all'articolo 5, nonche'
sui  controllori  accreditati/riconosciuti  secondo   l'articolo   15
paragrafo 2. 
  § 3 La Commissione di esperti tecnici  puo'  decidere  di  inserire
nella banca dati  altre  informazioni  da  utilizzare  nell'esercizio
ferroviario, come ad  esempio  dati  su  dichiarazioni,  ispezioni  e
manutenzione dei veicoli ammessi (compresa  la  successiva  ispezione
prevista) e dati su incidenti e incidenti tecnici nonche' su registri
riguardanti la codificazione di veicoli, siti, imprese  di  trasporto
ferroviario,   detentori,   gestori    d'infrastruttura,    officine,
costruttori e organismi incaricati della manutenzione (ECM). 
  § 4 La Commissione  di  esperti  tecnici  definisce  l'architettura
tecnico-funzionale  della  banca   dati   nonche'   le   informazioni
necessarie, la data e le modalita' di fornitura dei dati,  la  natura
dei  diritti  di  accesso  e  altre  disposizioni  amministrative   e
organizzative, comprese quelle riguardanti la struttura  della  banca
dati da utilizzare. Al Segretario  generale  sono  sempre  notificati
senza indugio il cambiamento di detentore, il cambiamento di  ECM,  i
collocamenti  fuori  servizio,  le  immobilizzazioni  ufficiali,   la
sospensione o il ritiro di certificati, le dichiarazioni o gli  altri
resoconti e i cambiamenti concernenti i veicoli, in deroga al tipo di
costruzione ammesso. 
  § 5 Nell'applicazione del  presente  articolo,  la  Commissione  di
esperti tecnici prende in considerazione i registri  allestiti  dagli
Stati parti e dalle organizzazioni regionali in modo da evitare oneri
eccessivi  per  le  parti  interessate,   quali   le   organizzazioni
regionali, gli Stati parti, le autorita'  competenti  e  l'industria.
Allo scopo di ridurre al minimo anche i costi  dell'Organizzazione  e
di ottenere sistemi di registri coerenti, tutte le parti  interessate
coordinano con l'Organizzazione  i  loro  piani  e  lo  sviluppo  dei
registri che rientrano  nel  campo  di  applicazione  delle  presenti
Regole uniformi. 
  § 6 Le informazioni registrate nella banca dati  sono  considerate,
fino  a  prova  del  contrario,  come  dimostrazione  dell'ammissione
tecnica di un veicolo ferroviario. 
  § 7 La Commissione di esperti tecnici puo' decidere che le spese di
allestimento e funzionamento della banca  dati  siano  sostenute,  in
tutto o in parte, dagli utenti; mentre la fornitura e la modifica dei
dati sono gratuite, la  loro  consultazione  puo'  essere  sottoposta
all'obbligo del pagamento di una tassa.