(Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 14)
                             Articolo 14 
 
                         Iscrizioni e segni 
 
  §  1  I  veicoli  ferroviari  ammessi  alla   circolazione   devono
riportare: 
    a) un'indicazione da cui risulti in modo inequivocabile che  sono
stati  ammessi  alla  circolazione  in  traffico  internazionale   in
conformita' alle presenti Regole uniformi; e 
    b) le altre iscrizioni e gli altri segni  prescritti  nelle  PTU,
compreso un codice di identificazione unico (il numero del veicolo). 
  L'autorita'   competente   per    il    rilascio    dell'ammissione
all'esercizio e' tenuta ad assicurarsi  che  a  ciascun  veicolo  sia
assegnato un codice alfanumerico di identificazione.  Questo  codice,
che include il codice del (primo) Paese ad aver ammesso  il  veicolo,
deve essere riportato su ciascun veicolo e iscritto nel  registro  di
immatricolazione nazionale (RIN), come previsto all'articolo 13. 
  § 2 La Commissione di esperti tecnici definisce il  segno  previsto
al paragrafo 1 lettera a) e i termini  transitori  entro  i  quali  i
veicoli   ferroviari   ammessi   alla   circolazione   nel   traffico
internazionale possono portare ancora iscrizioni e segni in deroga  a
quelli prescritti al paragrafo 1.