Articolo 14 Iscrizioni e segni § 1 I veicoli ferroviari ammessi alla circolazione devono riportare: a) un'indicazione da cui risulti in modo inequivocabile che sono stati ammessi alla circolazione in traffico internazionale in conformita' alle presenti Regole uniformi; e b) le altre iscrizioni e gli altri segni prescritti nelle PTU, compreso un codice di identificazione unico (il numero del veicolo). L'autorita' competente per il rilascio dell'ammissione all'esercizio e' tenuta ad assicurarsi che a ciascun veicolo sia assegnato un codice alfanumerico di identificazione. Questo codice, che include il codice del (primo) Paese ad aver ammesso il veicolo, deve essere riportato su ciascun veicolo e iscritto nel registro di immatricolazione nazionale (RIN), come previsto all'articolo 13. § 2 La Commissione di esperti tecnici definisce il segno previsto al paragrafo 1 lettera a) e i termini transitori entro i quali i veicoli ferroviari ammessi alla circolazione nel traffico internazionale possono portare ancora iscrizioni e segni in deroga a quelli prescritti al paragrafo 1.