Articolo 15 Manutenzione § 1 I veicoli ferroviari e gli altri materiali ferroviari devono essere mantenuti in uno stato tale da rispettare le disposizioni stabilite nelle PTU e soddisfarle in permanenza, non compromettere in alcun modo la sicurezza di esercizio e non danneggiare l'infrastruttura, l'ambiente e la salute pubblica con la loro utilizzazione nel traffico internazionale. A questo scopo, i veicoli e gli altri materiali ferroviari devono essere disponibili per la manutenzione, le ispezioni e il ripristino ed essere sottoposti a questo tipo di lavori cosi' come prescritti nell'elenco dei compiti della manutenzione allegato al certificato di esercizio, nelle PTU, nelle condizioni speciali di ammissione di cui all'articolo 7a e nelle prescrizioni contenute nel RID. § 2 Un organismo incaricato della manutenzione (ECM), registrato nella banca dati prevista all'articolo 13, e' assegnato a ciascun veicolo prima della sua ammissione all'esercizio o della sua utilizzazione sulla rete. Possono fungere da ECM un'impresa ferroviaria, un gestore d'infrastruttura o un detentore. L'ECM garantisce, mediante un sistema di manutenzione, che i veicoli di cui gli e' stata affidata la manutenzione sono idonei a circolare in condizioni di sicurezza. L'ECM esegue esso stesso la manutenzione o incarica apposite officine con cui ha stipulato dei contratti. L'ECM di un carro dispone di un certificato valido rilasciato da un controllore esterno accreditato/riconosciuto in uno degli Stati parti. La Commissione di esperti tecnici adotta regole dettagliate complementari riguardanti la certificazione e il controllo degli ECM, i controllori accreditati/riconosciuti, il loro accreditamento/riconoscimento nonche' i controlli e i certificati di controllo. Le suddette regole precisano se sono equivalenti ai criteri applicabili al sistema di certificazione degli ECM adottato in seno alla Comunita' europea o negli Stati in cui vige la legislazione comunitaria a seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunita' europea. Queste regole, che comprendono anche regole relative al ritiro e alla sospensione dei certificati e degli accreditamenti, sono definite in un allegato alle presenti Regole uniformi di cui sono parte integrante. § 3 L'impresa che gestisce l'esercizio ferroviario e' responsabile della circolazione dei treni in condizioni di sicurezza e assicura l'adeguata manutenzione dei veicoli in circolazione. L'ECM garantisce pertanto che il gestore dell'esercizio ferroviario disponga di informazioni affidabili sui dati e i processi di manutenzione e il gestore dell'esercizio ferroviario fornisce in tempo utile all'ECM le informazioni e i dati riguardanti la gestione dei veicoli e degli altri materiali ferroviari di competenza dell'ECM. In entrambi i casi, le informazioni e i dati pertinenti sono specificati nell'allegato indicato al paragrafo 2. § 4 L'ECM di un veicolo ammesso redige e aggiorna un resoconto della manutenzione per questo veicolo. Il resoconto e' tenuto a disposizione dell'autorita' nazionale competente che puo' controllarlo. § 5 La Commissione di esperti tecnici puo' adottare linee guida o regolamentazioni sulla certificazione e il controllo delle officine di manutenzione e sul riconoscimento reciproco dei certificati e dei controlli. Le regolamentazioni previste nel presente paragrafo sono definite in un allegato alle presenti Regole uniformi di cui fanno parte integrante e sono pubblicate sul sito Internet dell'Organizzazione.