(Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 15)
                             Articolo 15 
 
                            Manutenzione 
 
  § 1 I veicoli ferroviari e gli altri  materiali  ferroviari  devono
essere mantenuti in uno stato  tale  da  rispettare  le  disposizioni
stabilite nelle PTU e soddisfarle in permanenza, non compromettere in
alcun  modo   la   sicurezza   di   esercizio   e   non   danneggiare
l'infrastruttura,  l'ambiente  e  la  salute  pubblica  con  la  loro
utilizzazione nel traffico internazionale. A questo scopo, i  veicoli
e gli altri materiali ferroviari devono  essere  disponibili  per  la
manutenzione, le ispezioni e il ripristino  ed  essere  sottoposti  a
questo tipo di lavori cosi' come prescritti nell'elenco  dei  compiti
della manutenzione allegato al certificato di esercizio,  nelle  PTU,
nelle condizioni speciali di ammissione  di  cui  all'articolo  7a  e
nelle prescrizioni contenute nel RID. 
  § 2 Un organismo incaricato della  manutenzione  (ECM),  registrato
nella banca dati prevista all'articolo 13,  e'  assegnato  a  ciascun
veicolo  prima  della  sua  ammissione  all'esercizio  o  della   sua
utilizzazione  sulla  rete.  Possono  fungere   da   ECM   un'impresa
ferroviaria,  un  gestore  d'infrastruttura  o  un  detentore.  L'ECM
garantisce, mediante un sistema di manutenzione, che i veicoli di cui
gli e' stata affidata la manutenzione  sono  idonei  a  circolare  in
condizioni di sicurezza. L'ECM esegue esso stesso la  manutenzione  o
incarica apposite officine con cui ha stipulato dei contratti. 
  L'ECM di un carro dispone di un certificato valido rilasciato da un
controllore  esterno  accreditato/riconosciuto  in  uno  degli  Stati
parti. 
  La  Commissione  di  esperti  tecnici  adotta  regole   dettagliate
complementari riguardanti la certificazione e il controllo degli ECM,
i      controllori      accreditati/riconosciuti,       il       loro
accreditamento/riconoscimento nonche' i controlli e i certificati  di
controllo. Le  suddette  regole  precisano  se  sono  equivalenti  ai
criteri applicabili al sistema di certificazione degli  ECM  adottato
in seno  alla  Comunita'  europea  o  negli  Stati  in  cui  vige  la
legislazione comunitaria a seguito di accordi internazionali conclusi
con la Comunita' europea. 
  Queste regole, che comprendono anche regole relative  al  ritiro  e
alla  sospensione  dei  certificati  e  degli  accreditamenti,   sono
definite in un allegato alle presenti Regole  uniformi  di  cui  sono
parte integrante. 
  § 3 L'impresa che gestisce l'esercizio ferroviario e'  responsabile
della circolazione dei treni in condizioni di  sicurezza  e  assicura
l'adeguata manutenzione dei veicoli in circolazione. L'ECM garantisce
pertanto  che  il  gestore  dell'esercizio  ferroviario  disponga  di
informazioni affidabili sui dati e i processi di  manutenzione  e  il
gestore dell'esercizio ferroviario fornisce in tempo utile all'ECM le
informazioni e i dati riguardanti la gestione  dei  veicoli  e  degli
altri materiali ferroviari di  competenza  dell'ECM.  In  entrambi  i
casi,  le  informazioni  e  i  dati   pertinenti   sono   specificati
nell'allegato indicato al paragrafo 2. 
  § 4 L'ECM di un veicolo ammesso  redige  e  aggiorna  un  resoconto
della manutenzione per questo  veicolo.  Il  resoconto  e'  tenuto  a
disposizione   dell'autorita'   nazionale   competente    che    puo'
controllarlo. 
  § 5 La Commissione di esperti tecnici puo' adottare linee  guida  o
regolamentazioni sulla certificazione e il controllo  delle  officine
di manutenzione e sul riconoscimento reciproco dei certificati e  dei
controlli. Le regolamentazioni previste nel presente  paragrafo  sono
definite in un allegato alle presenti Regole uniformi  di  cui  fanno
parte   integrante   e   sono   pubblicate    sul    sito    Internet
dell'Organizzazione.