(Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 16)
                             Articolo 16 
 
             Incidenti, incidenti tecnici e avarie gravi 
 
  § 1 In caso di incidente, incidente  tecnico  o  grave  avaria  dei
veicoli   ferroviari,   tutte   le   parti    interessate    (gestori
d'infrastruttura, detentori, ECM, imprese ferroviarie interessate  ed
eventuali altre parti) sono tenute: 
    a) a prendere  immediatamente  tutte  le  misure  necessarie  per
garantire  la  sicurezza  del  traffico  ferroviario,   il   rispetto
dell'ambiente e della salute pubblica; e 
    b) a stabilire le cause dell'incidente, dell'incidente tecnico  o
dell'avaria grave. 
  § 1a Le misure previste al paragrafo 1  devono  essere  coordinate.
Questo  coordinamento  incombe  al  gestore  d'infrastruttura,  salvo
prescrizione  contraria  delle  disposizioni  vigenti   nello   Stato
interessato. Oltre a imporre  alle  parti  interessate  l'obbligo  di
eseguire un'indagine, lo Stato parte puo' richiedere l'esecuzione  di
un'indagine indipendente. 
  § 2 Un veicolo e' considerato gravemente  avariato  quando  non  e'
possibile ripararlo con un intervento  di  piccola  portata  che  gli
permetterebbe di essere integrato in un treno e  di  circolare  sulle
proprie ruote senza pericolo per l'esercizio. Se la riparazione  puo'
essere portata a termine in meno di 72 ore o se i  costi  complessivi
sono inferiori a 0,18 milioni di DSP,  l'avaria  non  e'  considerata
grave. 
  § 3 Gli incidenti, gli incidenti tecnici e  le  avarie  gravi  sono
comunicati  immediatamente  all'autorita'  o  all'organismo  che   ha
ammesso  il  veicolo  alla  circolazione.  Quest'autorita'  o  questo
organismo puo' chiedere  che  il  veicolo  avariato  sia  presentato,
possibilmente  dopo  la  riparazione,  per  verificare  la  validita'
dell'ammissione all'esercizio concessa. Se del  caso,  dovra'  essere
rinnovata la  procedura  relativa  alla  concessione  dell'ammissione
all'esercizio. 
  § 4 Gli Stati parti tengono dei registri, pubblicano  dei  rapporti
d'indagine  contenenti  le  loro   conclusioni   e   raccomandazioni,
informano l'autorita' responsabile del rilascio  dei  certificati  di
ammissione e l'Organizzazione  sulle  cause  degli  incidenti,  degli
incidenti tecnici e delle avarie gravi  nel  traffico  internazionale
accaduti sul loro territorio. La Commissione di esperti tecnici  puo'
esaminare le cause degli incidenti gravi, degli incidenti  tecnici  e
delle avarie gravi nel  traffico  internazionale  nell'ottica  di  un
eventuale adeguamento delle prescrizioni  per  la  costruzione  e  la
gestione dei veicoli ferroviari e di altri materiali ferroviari e, se
necessario, puo' decidere in breve tempo di ordinare agli Stati parti
di sospendere i certificati di esercizio, i certificati del  tipo  di
costruzione o le dichiarazioni pertinenti. 
  § 5 La Commissione di esperti tecnici  puo'  elaborare  e  adottare
ulteriori regole obbligatorie riguardanti le  indagini  su  incidenti
gravi,  incidenti  tecnici  e   avarie   gravi,   nonche'   requisiti
concernenti gli organismi d'indagine indipendenti di uno Stato  e  la
forma e il contenuto dei  rapporti.  Essa  puo'  anche  modificare  i
valori/numeri di cui al paragrafo 2 e all'articolo 2 lettera ff).