(Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 17)
                             Articolo 17 
 
               Immobilizzazione e rifiuto dei veicoli 
 
  §  1  Un'autorita'  competente,  un'altra  impresa   di   trasporto
ferroviario o un gestore di infrastruttura non  possono  rifiutare  o
immobilizzare  veicoli  ferroviari  per  impedire  che  circolino  su
infrastrutture ferroviarie compatibili se sono rispettate le presenti
Regole uniformi, le prescrizioni contenute nelle  PTU,  le  eventuali
condizioni  speciali  di  ammissione   definite   dall'autorita'   di
ammissione, nonche' le prescrizioni di  costruzione  e  di  esercizio
contenute nel RID. 
  § 2 L'autorita' competente  puo'  ispezionare  e  immobilizzare  un
veicolo qualora si presuma  un  mancato  rispetto  del  paragrafo  1;
tuttavia, l'esame volto ad acquisire la certezza deve essere eseguito
il piu' rapidamente possibile e, in ogni caso, entro 24 ore. 
  § 3 Se uno Stato parte non sospende o  non  ritira  un  certificato
entro il termine previsto all'articolo 5 paragrafo 7  o  all'articolo
16 paragrafo 4, altri Stati parti hanno il diritto di rifiutare o  di
immobilizzare i veicoli interessati.