(Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 19)
                             Articolo 19 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  § 1 L'articolo 3 paragrafo  1  si  applica  ai  veicoli  esistenti,
rinnovati e ammodernati. Per i veicoli  che  sono  stati  ammessi  al
traffico internazionale sulla base  del  RIV,  del  RIC  o  di  altri
accordi  internazionali   pertinenti   e   che   sono   adeguatamente
contrassegnati vigono le disposizioni transitorie previste in  questo
articolo. 
  § 2 Alla data di entrata in vigore delle presenti Regole  uniformi,
i veicoli esistenti muniti dell'iscrizione RIV o RIC come prova della
loro conformita' attuale alle disposizioni tecniche dell'accordo  RIV
2000 (edizione rivista del 1° gennaio 2004) o dell'accordo  RIC  sono
considerati ammessi, conformemente alla loro  compatibilita'  con  le
infrastrutture ferroviarie (indicata dalle iscrizioni  sul  veicolo),
alla circolazione sulle reti degli Stati  parti  per  le  quali  sono
stati ammessi da uno degli Stati parti. 
  § 2a I veicoli esistenti su cui non sono  riportate  le  iscrizioni
RIV o RIC, ma che sono stati ammessi e contrassegnati in  conformita'
ad accordi bilaterali o  multilaterali  tra  Stati  parti  notificati
all'Organizzazione   sono   ugualmente   considerati   ammessi   alla
circolazione sulle reti coperte dal rispettivo accordo. 
  § 3 L'ammissione transitoria conforme ai paragrafi 2 e 2a e' valida
fino a quando il veicolo necessita di una  nuova  ammissione  secondo
l'articolo 10 paragrafo 11. 
  § 4 Le iscrizioni RIV e RIC  o  altre  iscrizioni  accettate  dalla
Commissione di esperti tecnici e riportate  sul  veicolo,  nonche'  i
dati registrati  nella  banca  dati  prevista  all'articolo  13  sono
considerati prove sufficienti dell'ammissione. Qualsiasi modifica non
autorizzata di queste iscrizioni e' considerata una frode e come tale
e' punita in conformita' alla legislazione nazionale. 
  § 5 A prescindere da questa disposizione transitoria, il veicolo  e
la sua documentazione devono essere conformi alle disposizioni  delle
PTU in vigore riguardanti  le  iscrizioni  e  la  manutenzione;  deve
essere ugualmente garantita la conformita' alle disposizioni del  RID
in vigore, qualora applicabili. La  Commissione  di  esperti  tecnici
puo' anche decidere che le  disposizioni  concernenti  la  sicurezza,
introdotte nelle PTU,  devono  essere  rispettate  entro  un  termine
stabilito, senza tener conto delle disposizioni transitorie. 
  § 6 I veicoli esistenti che non rientrano nel campo di applicazione
dei  paragrafi  2  e  2a  possono  essere  ammessi  all'esercizio  su
richiesta di un richiedente  all'autorita'  competente.  Quest'ultima
puo'  esigere  dal  richiedente  informazioni  tecniche   aggiuntive,
analisi di rischio e/o controlli  dei  veicoli,  prima  di  concedere
un'ammissione di esercizio  complementare.  Le  autorita'  competenti
devono tuttavia tener conto, nella sua integralita', della tabella di
equivalenza prevista all'articolo 13 delle Regole uniformi APTU. 
  §  7  La  Commissione  di  esperti  tecnici  puo'  adottare   altre
disposizioni transitorie.