Articolo 19 Disposizioni transitorie § 1 L'articolo 3 paragrafo 1 si applica ai veicoli esistenti, rinnovati e ammodernati. Per i veicoli che sono stati ammessi al traffico internazionale sulla base del RIV, del RIC o di altri accordi internazionali pertinenti e che sono adeguatamente contrassegnati vigono le disposizioni transitorie previste in questo articolo. § 2 Alla data di entrata in vigore delle presenti Regole uniformi, i veicoli esistenti muniti dell'iscrizione RIV o RIC come prova della loro conformita' attuale alle disposizioni tecniche dell'accordo RIV 2000 (edizione rivista del 1° gennaio 2004) o dell'accordo RIC sono considerati ammessi, conformemente alla loro compatibilita' con le infrastrutture ferroviarie (indicata dalle iscrizioni sul veicolo), alla circolazione sulle reti degli Stati parti per le quali sono stati ammessi da uno degli Stati parti. § 2a I veicoli esistenti su cui non sono riportate le iscrizioni RIV o RIC, ma che sono stati ammessi e contrassegnati in conformita' ad accordi bilaterali o multilaterali tra Stati parti notificati all'Organizzazione sono ugualmente considerati ammessi alla circolazione sulle reti coperte dal rispettivo accordo. § 3 L'ammissione transitoria conforme ai paragrafi 2 e 2a e' valida fino a quando il veicolo necessita di una nuova ammissione secondo l'articolo 10 paragrafo 11. § 4 Le iscrizioni RIV e RIC o altre iscrizioni accettate dalla Commissione di esperti tecnici e riportate sul veicolo, nonche' i dati registrati nella banca dati prevista all'articolo 13 sono considerati prove sufficienti dell'ammissione. Qualsiasi modifica non autorizzata di queste iscrizioni e' considerata una frode e come tale e' punita in conformita' alla legislazione nazionale. § 5 A prescindere da questa disposizione transitoria, il veicolo e la sua documentazione devono essere conformi alle disposizioni delle PTU in vigore riguardanti le iscrizioni e la manutenzione; deve essere ugualmente garantita la conformita' alle disposizioni del RID in vigore, qualora applicabili. La Commissione di esperti tecnici puo' anche decidere che le disposizioni concernenti la sicurezza, introdotte nelle PTU, devono essere rispettate entro un termine stabilito, senza tener conto delle disposizioni transitorie. § 6 I veicoli esistenti che non rientrano nel campo di applicazione dei paragrafi 2 e 2a possono essere ammessi all'esercizio su richiesta di un richiedente all'autorita' competente. Quest'ultima puo' esigere dal richiedente informazioni tecniche aggiuntive, analisi di rischio e/o controlli dei veicoli, prima di concedere un'ammissione di esercizio complementare. Le autorita' competenti devono tuttavia tener conto, nella sua integralita', della tabella di equivalenza prevista all'articolo 13 delle Regole uniformi APTU. § 7 La Commissione di esperti tecnici puo' adottare altre disposizioni transitorie.