(Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                             Definizioni 
 
  Ai  fini  delle  presenti  Regole  uniformi  e  dei  loro  (futuri)
allegati, delle Regole uniformi APTU  e  dei  loro  allegati  nonche'
delle prescrizioni tecniche uniformi (PTU) APTU, il termine: 
    a) «incidente» designa un avvenimento indesiderato o imprevisto e
improvviso, oppure una  speciale  concatenazione  di  avvenimenti  di
questo tipo dalle conseguenze dannose; gli incidenti  sono  ripartiti
nelle seguenti categorie:  collisioni,  deragliamenti,  incidenti  ai
passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile
in movimento, incendi e altri incidenti; 
    b) «ammissione del tipo di costruzione»  designa  la  concessione
del diritto in base al quale l'autorita' competente autorizza un tipo
di costruzione di un veicolo ferroviario,  come  base  di  ammissione
all'esercizio  di  veicoli  che  sono  conformi  a  questo  tipo   di
costruzione; 
    c) «ammissione all'esercizio» designa la concessione del  diritto
in base al quale l'autorita'  competente  autorizza  ciascun  veicolo
ferroviario o altro materiale ferroviario  a  circolare  in  traffico
internazionale; 
    d)  «Commissione  di  esperti  tecnici»  designa  la  Commissione
prevista all'articolo 13 paragrafo 1 lettera f) della Convenzione; 
    da) «ente aggiudicatore» designa un organismo a statuto  pubblico
o privato che da' mandato  di  effettuare  la  progettazione  e/o  la
costruzione, il rinnovo o l'ammodernamento di un sottosistema; questo
organismo   puo'   essere   un'impresa   ferroviaria,   un    gestore
d'infrastruttura,  un  detentore  o  un   concessionario   incaricato
dell'esecuzione di un progetto; 
    e) «Stato parte» designa uno Stato membro dell'Organizzazione che
non  ha  fatto  una  dichiarazione  relativa  alle  presenti   Regole
uniformi, in conformita' all'articolo 42 paragrafo  1  primo  periodo
della Convenzione; 
    f) «dichiarazione» designa la prova di una valutazione completa o
parziale volta a confermare che un veicolo, un tipo di costruzione  o
un elemento di costruzione rispettano le  disposizioni  delle  Regole
uniformi APTU e delle loro PTU (compresi i casi specifici applicabili
e i requisiti nazionali in vigore  conformemente  all'art.  12  delle
Regole uniformi APTU); 
    g) «elemento di costruzione»  o  «componente»  designa  qualsiasi
componente elementare, gruppo di componenti, equipaggiamento completo
o parte di quest'ultimo, incorporati o destinati a essere incorporati
in un veicolo  ferroviario,  in  altro  materiale  ferroviario  o  in
un'infrastruttura;  il  concetto  di  «elemento  di  costruzione»  si
riferisce sia a oggetti materiali che a oggetti non  materiali,  come
ad esempio il software; 
    h)  «organismo  incaricato  della  manutenzione»  (ECM)   designa
l'organismo responsabile della manutenzione di un veicolo  e  che  e'
iscritto come tale nel registro dei veicoli previsto all'articolo 13;
questa definizione si applica anche agli altri materiali ferroviari; 
    i) «requisiti essenziali» designa tutte  le  condizioni  elencate
nelle Regole uniformi APTU che devono essere rispettate  dal  sistema
ferroviario,     dai     sottosistemi     e     dalle      componenti
dell'interoperabilita', comprese le interfacce; 
    j) «incidente tecnico» designa qualsiasi avvenimento  diverso  da
un incidente o da un incidente  grave,  inerente  alla  gestione  dei
treni e in grado di pregiudicarne la sicurezza; 
    k) «gestore d'infrastruttura» designa ogni  impresa  o  autorita'
che utilizza un'infrastruttura ferroviaria; 
    l) «traffico internazionale» designa la circolazione dei  veicoli
ferroviari su linee ferroviarie che  attraversano  il  territorio  di
almeno due Stati parti; 
    m) «indagine» designa una procedura che si propone  di  prevenire
incidenti e incidenti  tecnici  e  che  consiste  nel  raccogliere  e
analizzare informazioni, nel trarre conclusioni,  individuando  anche
le  cause  (azioni,  omissioni,   avvenimenti,   condizioni)   o   la
combinazione  delle  cause  all'origine  degli  incidenti   e   degli
incidenti tecnici, e, se necessario, nel formulare raccomandazioni in
materia di sicurezza; 
    n)  «detentore»  designa  la  persona  o   l'organismo   che,   a
prescindere dall'essere  proprietario  di  un  veicolo  o  dall'avere
diritto di disporne, lo gestisce dal punto di  vista  economico  come
mezzo di trasporto ed e' iscritto come tale nel registro dei  veicoli
previsto all'articolo 13; 
    o) «elenco dei compiti della manutenzione»  designa  i  documenti
che indicano le ispezioni e i lavori di manutenzione da  eseguire  su
un (tipo di) veicolo o su altri materiali ferroviari  e  che  vengono
redatti in conformita' alle prescrizioni e alle specificazioni  delle
PTU senza tralasciare gli eventuali  casi  specifici  e  i  requisiti
tecnici nazionali in vigore notificati secondo  l'articolo  12  delle
Regole uniformi APTU; 
    p)  «resoconto  della  manutenzione»  designa  la  documentazione
riguardante  un  veicolo  ammesso  o  altri  materiali  ferroviari  e
contenente  un  resoconto  dello  stato  di  servizio  nonche'  delle
ispezioni e dei lavori di manutenzione eseguiti; 
    q) «rete» designa le tratte, le stazioni, i terminali e  tutti  i
tipi di impianti fissi, necessari per garantire una gestione sicura e
continua del sistema ferroviario; 
    r)  «punti  aperti»  designa  gli  aspetti  tecnici  relativi  ai
requisiti essenziali che non sono stati  esplicitamente  trattati  in
una PTU; 
    s) «altro  materiale  ferroviario»  designa  qualsiasi  materiale
ferroviario  mobile,  destinato  a  essere  utilizzato  in   traffico
internazionale e diverso da un veicolo ferroviario; 
    t) «impresa di trasporto  ferroviario»  designa  ogni  impresa  a
statuto privato o pubblico: 
  - che e' autorizzata a trasportare persone o merci su rotaia e  che
fornisce la trazione, o 
  - che fornisce solo la trazione; 
    u)     «infrastruttura     ferroviaria»     (o      semplicemente
«infrastruttura»)  designa  tutte  le   tratte   ferroviarie   e   le
installazioni fisse nella misura  in  cui  siano  necessarie  per  la
compatibilita' con veicoli ferroviari e  altri  materiali  ferroviari
ammessi in  conformita'  alle  presenti  Regole  uniformi  e  per  la
circolazione in condizioni di sicurezza di questi veicoli e di  altri
materiali ferroviari; 
    v) «materiale ferroviario»  designa  i  veicoli  ferroviari,  gli
altri materiali ferroviari e l'infrastruttura ferroviaria; 
    w) «veicolo ferroviario» designa ogni veicolo  atto  a  circolare
sulle proprie ruote su binari con o senza trazione; 
    x) «organizzazione regionale»  designa  un'organizzazione,  cosi'
come e' definita all'articolo 38 della Convenzione, con la competenza
esclusiva accordatale dagli Stati parti; 
    y) «rinnovo» designa qualsiasi importante lavoro di  sostituzione
effettuato su un sottosistema o parte di  esso  senza  che  ne  siano
tuttavia modificate le prestazioni complessive; 
    ya) «RID» designa l'Appendice C della Convenzione; 
    z) «incidente grave» designa ogni collisione o  deragliamento  di
treno con almeno un morto o almeno cinque  feriti  gravi  oppure  con
danni  considerevoli  al  materiale  rotabile,  all'infrastruttura  o
all'ambiente, nonche' qualsiasi  altro  incidente  simile  che  abbia
evidenti conseguenze  sulla  regolamentazione  e  la  gestione  della
sicurezza ferroviaria; i «danni considerevoli» comportano  costi  che
possono essere immediatamente  valutati  dall'organismo  di  indagine
come pari a un totale di almeno 1,8 milioni di DSP; 
    aa)  «caso  specifico»  designa  qualsiasi  parte   del   sistema
ferroviario  degli  Stati  parti  che   necessita   di   disposizioni
particolari nelle PTU, temporanee  o  definitive,  dovute  a  vincoli
geografici, topografici,  urbanistici  o  di  compatibilita'  con  il
sistema esistente; casi specifici  possono  essere  rappresentati  in
particolare da tratte e reti  ferroviarie  isolate  dal  resto  della
rete, sagome limite, scartamento o distanza tra i binari, nonche'  da
veicoli e altri materiali ferroviari destinati  esclusivamente  a  un
uso locale, regionale o storico,  e  da  veicoli  e  altri  materiali
ferroviari provenienti da Paesi terzi o ivi diretti; 
    bb) «sottosistemi»  designa  il  risultato  della  divisione  del
sistema ferroviario come indicato nelle PTU; questi sottosistemi, per
i quali sono definiti dei requisiti  essenziali,  possono  essere  di
natura strutturale o funzionale; 
  cc) «ammissione tecnica» designa la procedura in  base  alla  quale
l'autorita' competente ammette l'impiego di un  veicolo  o  di  altro
materiale ferroviario in traffico internazionale oppure autorizza  il
tipo di costruzione; 
  dd)  «certificato  tecnico»   designa   la   prova   ufficiale   di
un'ammissione tecnica conseguita sotto forma di certificato del  tipo
di costruzione o di certificato di esercizio validi; 
  ee) «documentazione tecnica» designa la documentazione relativa  al
veicolo o ad altri materiali  ferroviari,  contenente  tutte  le  sue
caratteristiche tecniche (caratteristiche del tipo  di  costruzione),
un manuale d'uso e  l'indicazione  delle  caratteristiche  necessarie
all'identificazione degli oggetti interessati; 
  eea)    «STI»    designa    le    specificazioni    tecniche    per
l'interoperabilita' adottate  in  virtu'  delle  direttive  96/48/CE,
2001/16/CE e 2008/57/CE e riguardanti tutti i sottosistemi o parti di
essi, al fine di soddisfare i requisiti  essenziali  e  di  garantire
l'interoperabilita' del sistema ferroviario; 
  ff) «tipo di costruzione» designa le caratteristiche elementari  di
progettazione del veicolo o di altri materiali ferroviari, coperte da
un singolo certificato di esame descritto nel modulo  di  valutazione
SB delle PTU; 
  gg)  «ammodernamento»  designa  qualsiasi  importante   lavoro   di
modifica eseguito su un sottosistema o su parti di esso allo scopo di
migliorarne le prestazioni generali.