Articolo 2 Definizioni Ai fini delle presenti Regole uniformi e dei loro (futuri) allegati, delle Regole uniformi APTU e dei loro allegati nonche' delle prescrizioni tecniche uniformi (PTU) APTU, il termine: a) «incidente» designa un avvenimento indesiderato o imprevisto e improvviso, oppure una speciale concatenazione di avvenimenti di questo tipo dalle conseguenze dannose; gli incidenti sono ripartiti nelle seguenti categorie: collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento, incendi e altri incidenti; b) «ammissione del tipo di costruzione» designa la concessione del diritto in base al quale l'autorita' competente autorizza un tipo di costruzione di un veicolo ferroviario, come base di ammissione all'esercizio di veicoli che sono conformi a questo tipo di costruzione; c) «ammissione all'esercizio» designa la concessione del diritto in base al quale l'autorita' competente autorizza ciascun veicolo ferroviario o altro materiale ferroviario a circolare in traffico internazionale; d) «Commissione di esperti tecnici» designa la Commissione prevista all'articolo 13 paragrafo 1 lettera f) della Convenzione; da) «ente aggiudicatore» designa un organismo a statuto pubblico o privato che da' mandato di effettuare la progettazione e/o la costruzione, il rinnovo o l'ammodernamento di un sottosistema; questo organismo puo' essere un'impresa ferroviaria, un gestore d'infrastruttura, un detentore o un concessionario incaricato dell'esecuzione di un progetto; e) «Stato parte» designa uno Stato membro dell'Organizzazione che non ha fatto una dichiarazione relativa alle presenti Regole uniformi, in conformita' all'articolo 42 paragrafo 1 primo periodo della Convenzione; f) «dichiarazione» designa la prova di una valutazione completa o parziale volta a confermare che un veicolo, un tipo di costruzione o un elemento di costruzione rispettano le disposizioni delle Regole uniformi APTU e delle loro PTU (compresi i casi specifici applicabili e i requisiti nazionali in vigore conformemente all'art. 12 delle Regole uniformi APTU); g) «elemento di costruzione» o «componente» designa qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, equipaggiamento completo o parte di quest'ultimo, incorporati o destinati a essere incorporati in un veicolo ferroviario, in altro materiale ferroviario o in un'infrastruttura; il concetto di «elemento di costruzione» si riferisce sia a oggetti materiali che a oggetti non materiali, come ad esempio il software; h) «organismo incaricato della manutenzione» (ECM) designa l'organismo responsabile della manutenzione di un veicolo e che e' iscritto come tale nel registro dei veicoli previsto all'articolo 13; questa definizione si applica anche agli altri materiali ferroviari; i) «requisiti essenziali» designa tutte le condizioni elencate nelle Regole uniformi APTU che devono essere rispettate dal sistema ferroviario, dai sottosistemi e dalle componenti dell'interoperabilita', comprese le interfacce; j) «incidente tecnico» designa qualsiasi avvenimento diverso da un incidente o da un incidente grave, inerente alla gestione dei treni e in grado di pregiudicarne la sicurezza; k) «gestore d'infrastruttura» designa ogni impresa o autorita' che utilizza un'infrastruttura ferroviaria; l) «traffico internazionale» designa la circolazione dei veicoli ferroviari su linee ferroviarie che attraversano il territorio di almeno due Stati parti; m) «indagine» designa una procedura che si propone di prevenire incidenti e incidenti tecnici e che consiste nel raccogliere e analizzare informazioni, nel trarre conclusioni, individuando anche le cause (azioni, omissioni, avvenimenti, condizioni) o la combinazione delle cause all'origine degli incidenti e degli incidenti tecnici, e, se necessario, nel formulare raccomandazioni in materia di sicurezza; n) «detentore» designa la persona o l'organismo che, a prescindere dall'essere proprietario di un veicolo o dall'avere diritto di disporne, lo gestisce dal punto di vista economico come mezzo di trasporto ed e' iscritto come tale nel registro dei veicoli previsto all'articolo 13; o) «elenco dei compiti della manutenzione» designa i documenti che indicano le ispezioni e i lavori di manutenzione da eseguire su un (tipo di) veicolo o su altri materiali ferroviari e che vengono redatti in conformita' alle prescrizioni e alle specificazioni delle PTU senza tralasciare gli eventuali casi specifici e i requisiti tecnici nazionali in vigore notificati secondo l'articolo 12 delle Regole uniformi APTU; p) «resoconto della manutenzione» designa la documentazione riguardante un veicolo ammesso o altri materiali ferroviari e contenente un resoconto dello stato di servizio nonche' delle ispezioni e dei lavori di manutenzione eseguiti; q) «rete» designa le tratte, le stazioni, i terminali e tutti i tipi di impianti fissi, necessari per garantire una gestione sicura e continua del sistema ferroviario; r) «punti aperti» designa gli aspetti tecnici relativi ai requisiti essenziali che non sono stati esplicitamente trattati in una PTU; s) «altro materiale ferroviario» designa qualsiasi materiale ferroviario mobile, destinato a essere utilizzato in traffico internazionale e diverso da un veicolo ferroviario; t) «impresa di trasporto ferroviario» designa ogni impresa a statuto privato o pubblico: - che e' autorizzata a trasportare persone o merci su rotaia e che fornisce la trazione, o - che fornisce solo la trazione; u) «infrastruttura ferroviaria» (o semplicemente «infrastruttura») designa tutte le tratte ferroviarie e le installazioni fisse nella misura in cui siano necessarie per la compatibilita' con veicoli ferroviari e altri materiali ferroviari ammessi in conformita' alle presenti Regole uniformi e per la circolazione in condizioni di sicurezza di questi veicoli e di altri materiali ferroviari; v) «materiale ferroviario» designa i veicoli ferroviari, gli altri materiali ferroviari e l'infrastruttura ferroviaria; w) «veicolo ferroviario» designa ogni veicolo atto a circolare sulle proprie ruote su binari con o senza trazione; x) «organizzazione regionale» designa un'organizzazione, cosi' come e' definita all'articolo 38 della Convenzione, con la competenza esclusiva accordatale dagli Stati parti; y) «rinnovo» designa qualsiasi importante lavoro di sostituzione effettuato su un sottosistema o parte di esso senza che ne siano tuttavia modificate le prestazioni complessive; ya) «RID» designa l'Appendice C della Convenzione; z) «incidente grave» designa ogni collisione o deragliamento di treno con almeno un morto o almeno cinque feriti gravi oppure con danni considerevoli al materiale rotabile, all'infrastruttura o all'ambiente, nonche' qualsiasi altro incidente simile che abbia evidenti conseguenze sulla regolamentazione e la gestione della sicurezza ferroviaria; i «danni considerevoli» comportano costi che possono essere immediatamente valutati dall'organismo di indagine come pari a un totale di almeno 1,8 milioni di DSP; aa) «caso specifico» designa qualsiasi parte del sistema ferroviario degli Stati parti che necessita di disposizioni particolari nelle PTU, temporanee o definitive, dovute a vincoli geografici, topografici, urbanistici o di compatibilita' con il sistema esistente; casi specifici possono essere rappresentati in particolare da tratte e reti ferroviarie isolate dal resto della rete, sagome limite, scartamento o distanza tra i binari, nonche' da veicoli e altri materiali ferroviari destinati esclusivamente a un uso locale, regionale o storico, e da veicoli e altri materiali ferroviari provenienti da Paesi terzi o ivi diretti; bb) «sottosistemi» designa il risultato della divisione del sistema ferroviario come indicato nelle PTU; questi sottosistemi, per i quali sono definiti dei requisiti essenziali, possono essere di natura strutturale o funzionale; cc) «ammissione tecnica» designa la procedura in base alla quale l'autorita' competente ammette l'impiego di un veicolo o di altro materiale ferroviario in traffico internazionale oppure autorizza il tipo di costruzione; dd) «certificato tecnico» designa la prova ufficiale di un'ammissione tecnica conseguita sotto forma di certificato del tipo di costruzione o di certificato di esercizio validi; ee) «documentazione tecnica» designa la documentazione relativa al veicolo o ad altri materiali ferroviari, contenente tutte le sue caratteristiche tecniche (caratteristiche del tipo di costruzione), un manuale d'uso e l'indicazione delle caratteristiche necessarie all'identificazione degli oggetti interessati; eea) «STI» designa le specificazioni tecniche per l'interoperabilita' adottate in virtu' delle direttive 96/48/CE, 2001/16/CE e 2008/57/CE e riguardanti tutti i sottosistemi o parti di essi, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e di garantire l'interoperabilita' del sistema ferroviario; ff) «tipo di costruzione» designa le caratteristiche elementari di progettazione del veicolo o di altri materiali ferroviari, coperte da un singolo certificato di esame descritto nel modulo di valutazione SB delle PTU; gg) «ammodernamento» designa qualsiasi importante lavoro di modifica eseguito su un sottosistema o su parti di esso allo scopo di migliorarne le prestazioni generali.