Articolo 20 Controversie Due o piu' Stati parti che hanno una controversia relativa all'ammissione tecnica di veicoli e di altri materiali ferroviari destinati ad essere utilizzati in traffico internazionale possono deferirla alla Commissione di esperti tecnici, se non sono riusciti a risolverla mediante una negoziazione diretta. Tali controversie possono altresi' essere sottoposte, in conformita' alla procedura di cui al Titolo V della Convenzione, al tribunale arbitrale.