(Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                Ammissione al traffico internazionale 
 
  § 1 Per  circolare  in  traffico  internazionale,  ciascun  veicolo
ferroviario deve essere ammesso in conformita' alle  presenti  Regole
uniformi. 
  § 2 L'ammissione tecnica ha lo scopo di verificare  che  i  veicoli
ferroviari corrispondano alle: 
    a) prescrizioni di costruzione contenute nelle PTU, 
    b) prescrizioni relative alla costruzione  e  all'equipaggiamento
contenute nell'Allegato del RID, 
    c) particolari  condizioni  per  un'ammissione,  in  applicazione
dell'articolo 7a. 
  § 3 I paragrafi 1 e 2, nonche' i seguenti  articoli,  si  applicano
per analogia all'ammissione tecnica  di  altri  materiali  ferroviari
nonche' di elementi di costruzione di veicoli o  di  altri  materiali
ferroviari.