Articolo 3 Ammissione al traffico internazionale § 1 Per circolare in traffico internazionale, ciascun veicolo ferroviario deve essere ammesso in conformita' alle presenti Regole uniformi. § 2 L'ammissione tecnica ha lo scopo di verificare che i veicoli ferroviari corrispondano alle: a) prescrizioni di costruzione contenute nelle PTU, b) prescrizioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento contenute nell'Allegato del RID, c) particolari condizioni per un'ammissione, in applicazione dell'articolo 7a. § 3 I paragrafi 1 e 2, nonche' i seguenti articoli, si applicano per analogia all'ammissione tecnica di altri materiali ferroviari nonche' di elementi di costruzione di veicoli o di altri materiali ferroviari.