Articolo 3a Interazione con altri accordi internazionali § 1 I veicoli ferroviari e gli altri materiali ferroviari, messi in servizio conformemente alla vigente legislazione della Comunita' europea e alla corrispondente legislazione nazionale, sono considerati ammessi all'esercizio da tutti gli Stati parti secondo le presenti Regole uniformi: a) in caso di equivalenza piena tra le disposizioni delle STI in vigore e le PTU corrispondenti; e b) a condizione che le STI in vigore, grazie alle quali il veicolo o l'altro materiale ferroviario e' stato autorizzato, riguardino tutti gli aspetti dei sottosistemi interessati che fanno parte del veicolo; e c) a condizione che queste STI non contengano punti aperti concernenti la compatibilita' tecnica con l'infrastruttura; e d) a condizione che il veicolo o l'altro materiale ferroviario non sia soggetto a una deroga. Se queste condizioni non sono rispettate, per il veicolo o l'altro materiale ferroviario si applica l'articolo 6 paragrafo 4. § 2 I veicoli e gli altri materiali ferroviari, ammessi all'esercizio conformemente alle presenti Regole uniformi, sono considerati come messi in servizio negli Stati membri della Comunita' europea e negli Stati che applicano la legislazione comunitaria a seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunita' europea: a) in caso di equivalenza piena tra le disposizioni delle PTU in vigore e le STI corrispondenti; e b) a condizione che le PTU in vigore, grazie alle quali il veicolo o l'altro materiale ferroviario e' stato autorizzato, riguardino tutti gli aspetti dei sottosistemi interessati che fanno parte del veicolo; e c) a condizione che queste PTU non contengano punti aperti concernenti la compatibilita' tecnica con l'infrastruttura; e d) a condizione che il veicolo o l'altro materiale ferroviario non sia soggetto a una deroga. Se queste condizioni non sono soddisfatte, il veicolo o l'altro materiale ferroviario e' sottoposto ad autorizzazione secondo il diritto in vigore negli Stati membri della Comunita' europea e negli Stati che applicano la legislazione comunitaria a seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunita' europea. § 3 L'ammissione all'esercizio, la circolazione e la manutenzione dei veicoli e degli altri materiali ferroviari utilizzati solo negli Stati membri della Comunita' europea sono disciplinati dalle legislazioni comunitaria e nazionale applicabili. Questa disposizione e' in vigore anche negli Stati parti che applicano la pertinente legislazione della Comunita' europea a seguito di accordi internazionali conclusi con quest'ultima. § 4 I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia alle ammissioni/autorizzazioni dei tipi di veicoli. § 5 Un organismo incaricato della manutenzione (ECM) di carri e certificato in conformita' all'articolo 15 paragrafo 2 e' ritenuto certificato secondo la legislazione applicabile della Comunita' europea e la legislazione nazionale pertinente e viceversa, quando sussiste una piena equivalenza tra il sistema di certificazione adottato in forza dell'articolo 14a (5) della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e le regole adottate dalla Commissione di esperti tecnici secondo l'articolo 15 paragrafo 2.