(Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 3a)
                             Articolo 3a 
 
            Interazione con altri accordi internazionali 
 
  § 1 I veicoli ferroviari e gli altri materiali ferroviari, messi in
servizio conformemente  alla  vigente  legislazione  della  Comunita'
europea  e   alla   corrispondente   legislazione   nazionale,   sono
considerati ammessi all'esercizio da tutti gli Stati parti secondo le
presenti Regole uniformi: 
    a) in caso di equivalenza piena tra le disposizioni delle STI  in
vigore e le PTU corrispondenti; e 
    b) a condizione che le  STI  in  vigore,  grazie  alle  quali  il
veicolo  o  l'altro  materiale  ferroviario  e'  stato   autorizzato,
riguardino tutti gli aspetti dei sottosistemi interessati  che  fanno
parte del veicolo; e 
    c) a condizione  che  queste  STI  non  contengano  punti  aperti
concernenti la compatibilita' tecnica con l'infrastruttura; e 
    d) a condizione che il veicolo o  l'altro  materiale  ferroviario
non sia soggetto a una deroga. 
  Se queste condizioni non sono rispettate, per il veicolo o  l'altro
materiale ferroviario si applica l'articolo 6 paragrafo 4. 
  §  2  I  veicoli  e  gli  altri   materiali   ferroviari,   ammessi
all'esercizio  conformemente  alle  presenti  Regole  uniformi,  sono
considerati come messi in servizio negli Stati membri della Comunita'
europea e negli Stati che applicano  la  legislazione  comunitaria  a
seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunita' europea: 
    a) in caso di equivalenza piena tra le disposizioni delle PTU  in
vigore e le STI corrispondenti; e 
    b) a condizione che le  PTU  in  vigore,  grazie  alle  quali  il
veicolo  o  l'altro  materiale  ferroviario  e'  stato   autorizzato,
riguardino tutti gli aspetti dei sottosistemi interessati  che  fanno
parte del veicolo; e 
    c) a condizione  che  queste  PTU  non  contengano  punti  aperti
concernenti la compatibilita' tecnica con l'infrastruttura; e 
    d) a condizione che il veicolo o  l'altro  materiale  ferroviario
non sia soggetto a una deroga. 
  Se queste condizioni non sono soddisfatte,  il  veicolo  o  l'altro
materiale ferroviario e'  sottoposto  ad  autorizzazione  secondo  il
diritto in vigore negli Stati membri della Comunita' europea e  negli
Stati che applicano la legislazione comunitaria a seguito di  accordi
internazionali conclusi con la Comunita' europea. 
  § 3 L'ammissione all'esercizio, la circolazione e  la  manutenzione
dei veicoli e degli altri materiali ferroviari utilizzati solo  negli
Stati  membri  della  Comunita'  europea  sono   disciplinati   dalle
legislazioni comunitaria e nazionale applicabili. Questa disposizione
e' in vigore anche negli Stati  parti  che  applicano  la  pertinente
legislazione  della  Comunita'   europea   a   seguito   di   accordi
internazionali conclusi con quest'ultima. 
  §  4  I  paragrafi  1  e  2  si   applicano   per   analogia   alle
ammissioni/autorizzazioni dei tipi di veicoli. 
  § 5 Un organismo incaricato della manutenzione  (ECM)  di  carri  e
certificato in conformita' all'articolo 15 paragrafo  2  e'  ritenuto
certificato  secondo  la  legislazione  applicabile  della  Comunita'
europea e la legislazione nazionale pertinente  e  viceversa,  quando
sussiste una piena  equivalenza  tra  il  sistema  di  certificazione
adottato in forza dell'articolo 14a (5)  della  direttiva  2004/49/CE
relativa alla  sicurezza  delle  ferrovie  comunitarie  e  le  regole
adottate dalla Commissione di esperti tecnici secondo  l'articolo  15
paragrafo 2.