(Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                              Procedura 
 
  § 1 L'ammissione tecnica di un veicolo si effettua: 
    a) o in una  sola  fase,  concedendo  l'ammissione  all'esercizio
individualmente a un dato veicolo; 
    b) o in due fasi successive, concedendo: 
  - l'ammissione del tipo di costruzione a un dato tipo, e 
  -   successivamente,   l'ammissione   all'esercizio   ai    veicoli
individuali che rispondano a questo tipo di costruzione, mediante una
procedura semplificata che conferma tale conformita'. 
  § 2 La valutazione della conformita' di un veicolo o di un elemento
di costruzione alle disposizioni  delle  PTU,  sulle  quali  si  basa
l'ammissione,  puo'  essere  suddivisa   in   diversi   elementi   di
valutazione, ciascuno attestato da una dichiarazione. Gli elementi di
valutazione  e  il  modello  di  dichiarazione  sono  definiti  dalla
Commissione di esperti tecnici. 
  §  3  Le  procedure  di  ammissione   tecnica   dell'infrastruttura
ferroviaria sono disciplinate  dalle  disposizioni  in  vigore  nello
Stato parte interessato.