Articolo 4 Procedura § 1 L'ammissione tecnica di un veicolo si effettua: a) o in una sola fase, concedendo l'ammissione all'esercizio individualmente a un dato veicolo; b) o in due fasi successive, concedendo: - l'ammissione del tipo di costruzione a un dato tipo, e - successivamente, l'ammissione all'esercizio ai veicoli individuali che rispondano a questo tipo di costruzione, mediante una procedura semplificata che conferma tale conformita'. § 2 La valutazione della conformita' di un veicolo o di un elemento di costruzione alle disposizioni delle PTU, sulle quali si basa l'ammissione, puo' essere suddivisa in diversi elementi di valutazione, ciascuno attestato da una dichiarazione. Gli elementi di valutazione e il modello di dichiarazione sono definiti dalla Commissione di esperti tecnici. § 3 Le procedure di ammissione tecnica dell'infrastruttura ferroviaria sono disciplinate dalle disposizioni in vigore nello Stato parte interessato.