(Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                        Autorita' competente 
 
  §  1  L'ammissione  tecnica  spetta   all'autorita'   nazionale   o
internazionale  competente  in  materia,  secondo  le  leggi   e   le
prescrizioni in vigore in ciascuno Stato parte. 
  § 2 Le autorita' indicate  al  paragrafo  1  possono  trasferire  o
trasferiscono, secondo le disposizioni in vigore nel loro  Stato,  in
tutto o in parte a organismi riconosciuti idonei e con sede nel  loro
Stato la competenza di eseguire valutazioni e anche di rilasciare  le
dichiarazioni corrispondenti. 
  Il trasferimento di competenza a: 
    a) un'impresa di trasporto ferroviario; 
    b) un gestore d'infrastruttura; 
    c) un detentore; 
    d) un organismo incaricato della manutenzione (ECM); 
    e) un costruttore o un fabbricante di materiale  ferroviario  che
partecipi direttamente o indirettamente alla costruzione di materiale
ferroviario; 
  comprese le filiali dei suddetti organismi, e' proibito. 
  § 3 Per essere riconosciuti idonei,  gli  organismi  menzionati  al
paragrafo 2 devono rispettare le condizioni qui di seguito esposte. 
    a) L'organismo deve essere indipendente nella sua organizzazione,
nella sua struttura giuridica e  nei  suoi  processi  decisionali  da
imprese ferroviarie, gestori d'infrastruttura, richiedenti e  servizi
di acquisto; il direttore e il personale  incaricato  dell'esecuzione
delle  valutazioni  o  del   rilascio   dei   certificati   e   delle
dichiarazioni non devono essere coinvolti, ne' direttamente ne'  come
rappresentanti   abilitati,    nella    progettazione,    produzione,
costruzione, manutenzione o utilizzazione di  componenti,  veicoli  o
materiali ferroviari. Cio' non esclude tuttavia  la  possibilita'  di
scambi di informazioni  tecniche  tra  fabbricanti  o  costruttori  e
questo organismo. 
    b) L'organismo e il personale  incaricato  dell'esecuzione  delle
valutazioni le effettuano con la massima integrita'  professionale  e
la  massima  competenza  tecnica  possibili  e  non   devono   essere
sottoposti, soprattutto da parte di persone o di  gruppi  di  persone
interessati ai risultati delle valutazioni, ne'  a  pressioni  ne'  a
sollecitazioni, specialmente di natura  finanziaria,  che  potrebbero
influenzare la loro capacita' di giudizio o i  risultati  delle  loro
ispezioni. 
    c)  In  particolare,  l'organismo  e  il  personale  responsabile
dell'esecuzione  delle  valutazioni  sono  indipendenti,  sul   piano
funzionale, dagli organismi incaricati delle  inchieste  in  caso  di
incidenti. 
    d) L'organismo impiega il personale e possiede i mezzi  necessari
per eseguire in modo  appropriato  i  compiti  tecnico-amministrativi
collegati alle  valutazioni;  inoltre,  dispone  dell'equipaggiamento
indispensabile allo svolgimento di valutazioni non ordinarie. 
    e) Il personale incaricato delle valutazioni possiede: 
  - una formazione tecnica e professionale appropriata; 
  -  una  conoscenza  soddisfacente  dei  requisiti   relativi   alle
valutazioni eseguite e una pratica sufficiente di queste valutazioni;
e 
  - l'attitudine a rilasciare certificati e a  redigere  resoconti  e
rapporti  che  costituiscono  la  prova  formale  delle   valutazioni
effettuate. 
    f) L'indipendenza del personale incaricato delle  valutazioni  e'
garantita. Nessun collaboratore puo' essere remunerato sulla base del
numero  di  valutazioni  effettuate  o  dei   risultati   di   queste
valutazioni. 
    g)  L'organismo  stipula  un'assicurazione   di   responsabilita'
civile, salvo che tale responsabilita' non sia assunta dallo Stato in
virtu' della legislazione nazionale o salvo che  le  valutazioni  non
siano effettuate direttamente dallo Stato parte. 
    h) Il personale dell'organismo e' tenuto a osservare  il  segreto
professionale riguardo  a  tutto  cio'  di  cui  viene  a  conoscenza
nell'esercizio delle  sue  funzioni  (ad  eccezione  delle  autorita'
amministrative  competenti  nello  Stato  in  cui  esercitano  questa
attivita'), conformemente alle presenti Regole uniformi o a qualsiasi
disposizione legale e/o regolamentazione dello Stato parte,  compresa
se del caso la legislazione della Comunita' europea. 
  § 4 I requisiti previsti al paragrafo 3 si applicano  per  analogia
alle autorita' che rilasciano l'ammissione tecnica. 
  § 5 Uno Stato parte provvede, mediante notifica o,  se  necessario,
mediante i mezzi previsti  dalla  legislazione  comunitaria  o  dalla
legislazione degli Stati  che  applicano  il  diritto  comunitario  a
seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunita'  europea,
a  informare  il  Segretario  generale  in  merito   agli   organismi
incaricati dell'esecuzione di valutazioni e verifiche e del  rilascio
delle autorizzazioni, precisando l'ambito di  competenza  di  ciascun
organismo. Il Segretario generale pubblica e aggiorna un elenco degli
organismi corredato dai loro numeri di identificazione  e  ambiti  di
competenza. 
  § 6 Ogni Stato parte  garantisce  la  costante  sorveglianza  degli
organismi  indicati  al  paragrafo  2  e  dispone  il  ritiro   della
competenza a quegli organismi  che  non  soddisfano  piu'  i  criteri
previsti al paragrafo 3, informandone  senza  indugio  il  Segretario
generale. 
  § 7 Se uno Stato parte ritiene che un'autorita' di un  altro  Stato
parte preposta alla valutazione o all'autorizzazione o  un  organismo
al quale ha trasferito la  sua  competenza  non  soddisfi  i  criteri
esposti al paragrafo 3, sottopone le  sue  considerazioni  in  merito
alla Commissione di esperti tecnici, che dispone di quattro mesi  per
informare  lo  Stato  parte  interessato  dei  cambiamenti  necessari
affinche'  l'organismo  conservi  lo  statuto  che  gli   era   stato
conferito.  La  Commissione  di  esperti  tecnici  puo'  decidere  di
ordinare  allo  Stato  parte  di  sospendere   o   di   ritirare   le
autorizzazioni  rilasciate   sulla   base   dei   lavori   realizzati
dall'organismo o dall'autorita' interessata.