Articolo 5 Autorita' competente § 1 L'ammissione tecnica spetta all'autorita' nazionale o internazionale competente in materia, secondo le leggi e le prescrizioni in vigore in ciascuno Stato parte. § 2 Le autorita' indicate al paragrafo 1 possono trasferire o trasferiscono, secondo le disposizioni in vigore nel loro Stato, in tutto o in parte a organismi riconosciuti idonei e con sede nel loro Stato la competenza di eseguire valutazioni e anche di rilasciare le dichiarazioni corrispondenti. Il trasferimento di competenza a: a) un'impresa di trasporto ferroviario; b) un gestore d'infrastruttura; c) un detentore; d) un organismo incaricato della manutenzione (ECM); e) un costruttore o un fabbricante di materiale ferroviario che partecipi direttamente o indirettamente alla costruzione di materiale ferroviario; comprese le filiali dei suddetti organismi, e' proibito. § 3 Per essere riconosciuti idonei, gli organismi menzionati al paragrafo 2 devono rispettare le condizioni qui di seguito esposte. a) L'organismo deve essere indipendente nella sua organizzazione, nella sua struttura giuridica e nei suoi processi decisionali da imprese ferroviarie, gestori d'infrastruttura, richiedenti e servizi di acquisto; il direttore e il personale incaricato dell'esecuzione delle valutazioni o del rilascio dei certificati e delle dichiarazioni non devono essere coinvolti, ne' direttamente ne' come rappresentanti abilitati, nella progettazione, produzione, costruzione, manutenzione o utilizzazione di componenti, veicoli o materiali ferroviari. Cio' non esclude tuttavia la possibilita' di scambi di informazioni tecniche tra fabbricanti o costruttori e questo organismo. b) L'organismo e il personale incaricato dell'esecuzione delle valutazioni le effettuano con la massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica possibili e non devono essere sottoposti, soprattutto da parte di persone o di gruppi di persone interessati ai risultati delle valutazioni, ne' a pressioni ne' a sollecitazioni, specialmente di natura finanziaria, che potrebbero influenzare la loro capacita' di giudizio o i risultati delle loro ispezioni. c) In particolare, l'organismo e il personale responsabile dell'esecuzione delle valutazioni sono indipendenti, sul piano funzionale, dagli organismi incaricati delle inchieste in caso di incidenti. d) L'organismo impiega il personale e possiede i mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnico-amministrativi collegati alle valutazioni; inoltre, dispone dell'equipaggiamento indispensabile allo svolgimento di valutazioni non ordinarie. e) Il personale incaricato delle valutazioni possiede: - una formazione tecnica e professionale appropriata; - una conoscenza soddisfacente dei requisiti relativi alle valutazioni eseguite e una pratica sufficiente di queste valutazioni; e - l'attitudine a rilasciare certificati e a redigere resoconti e rapporti che costituiscono la prova formale delle valutazioni effettuate. f) L'indipendenza del personale incaricato delle valutazioni e' garantita. Nessun collaboratore puo' essere remunerato sulla base del numero di valutazioni effettuate o dei risultati di queste valutazioni. g) L'organismo stipula un'assicurazione di responsabilita' civile, salvo che tale responsabilita' non sia assunta dallo Stato in virtu' della legislazione nazionale o salvo che le valutazioni non siano effettuate direttamente dallo Stato parte. h) Il personale dell'organismo e' tenuto a osservare il segreto professionale riguardo a tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (ad eccezione delle autorita' amministrative competenti nello Stato in cui esercitano questa attivita'), conformemente alle presenti Regole uniformi o a qualsiasi disposizione legale e/o regolamentazione dello Stato parte, compresa se del caso la legislazione della Comunita' europea. § 4 I requisiti previsti al paragrafo 3 si applicano per analogia alle autorita' che rilasciano l'ammissione tecnica. § 5 Uno Stato parte provvede, mediante notifica o, se necessario, mediante i mezzi previsti dalla legislazione comunitaria o dalla legislazione degli Stati che applicano il diritto comunitario a seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunita' europea, a informare il Segretario generale in merito agli organismi incaricati dell'esecuzione di valutazioni e verifiche e del rilascio delle autorizzazioni, precisando l'ambito di competenza di ciascun organismo. Il Segretario generale pubblica e aggiorna un elenco degli organismi corredato dai loro numeri di identificazione e ambiti di competenza. § 6 Ogni Stato parte garantisce la costante sorveglianza degli organismi indicati al paragrafo 2 e dispone il ritiro della competenza a quegli organismi che non soddisfano piu' i criteri previsti al paragrafo 3, informandone senza indugio il Segretario generale. § 7 Se uno Stato parte ritiene che un'autorita' di un altro Stato parte preposta alla valutazione o all'autorizzazione o un organismo al quale ha trasferito la sua competenza non soddisfi i criteri esposti al paragrafo 3, sottopone le sue considerazioni in merito alla Commissione di esperti tecnici, che dispone di quattro mesi per informare lo Stato parte interessato dei cambiamenti necessari affinche' l'organismo conservi lo statuto che gli era stato conferito. La Commissione di esperti tecnici puo' decidere di ordinare allo Stato parte di sospendere o di ritirare le autorizzazioni rilasciate sulla base dei lavori realizzati dall'organismo o dall'autorita' interessata.