Articolo 6 Validita' dei certificati tecnici § 1 I certificati tecnici rilasciati dall'autorita' competente di uno Stato parte in conformita' alle presenti Regole uniformi sono validi in tutti gli altri Stati parti. Tuttavia, la circolazione e l'utilizzazione sul territorio di questi altri Stati sono sottoposte alle condizioni specificate nel presente articolo. § 2 Un'ammissione all'esercizio consente alle imprese di trasporto ferroviario di impiegare un veicolo solo sulle infrastrutture compatibili con questo veicolo secondo le sue specificazioni e le altre condizioni di ammissione; le imprese di trasporto ferroviario devono assicurarsi che questa prescrizione sia rispettata. § 3 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3a, un'ammissione all'esercizio rilasciata per un veicolo conforme a tutte le PTU applicabili permette a questo stesso veicolo di circolare liberamente sul territorio di altri Stati parti a condizione che: a) tutti i requisiti essenziali siano previsti in queste PTU; e b) il veicolo non: - costituisca un caso specifico, - presenti punti aperti relativi alla compatibilita' tecnica con l'infrastruttura, o - sia oggetto di una deroga. Le condizioni di libera circolazione possono essere specificate anche nelle pertinenti PTU. § 4 a) Se in uno Stato parte un'ammissione all'esercizio e' stata accordata per un veicolo che: - costituisce un caso specifico, presenta un punto aperto relativo alla compatibilita' tecnica con l'infrastruttura o e' oggetto di una deroga, o - non e' conforme alle PTU relative al materiale rotabile e a tutte le altre disposizioni pertinenti; o b) se nelle PTU non sono previsti tutti i requisiti essenziali; le autorita' competenti degli altri Stati possono esigere dal richiedente ulteriori informazioni tecniche, come ad esempio analisi di rischio e/o controlli dei veicoli, prima di concedere un'ammissione all'esercizio complementare. Per la parte del veicolo conforme a una PTU o a una parte di PTU, le autorita' competenti devono accettare le verifiche effettuate da altre autorita' competenti conformemente alle PTU. Per l'altra parte del veicolo, le autorita' competenti devono tener conto, nella sua integralita', della tabella di equivalenza prevista all'articolo 13 delle Regole uniformi APTU. Il rispetto: a) di disposizioni identiche e di disposizioni dichiarate equivalenti; b) di disposizioni che non si riferiscono a un caso specifico; e c) di disposizioni che non si riferiscono alla compatibilita' tecnica con l'infrastruttura; non va sottoposto nuovamente a valutazione. § 5 I paragrafi da 2 a 4 si applicano per analogia a una ammissione del tipo di costruzione.