(Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                  Validita' dei certificati tecnici 
 
  § 1 I certificati tecnici rilasciati dall'autorita'  competente  di
uno Stato parte in conformita' alle  presenti  Regole  uniformi  sono
validi in tutti gli altri Stati parti. Tuttavia,  la  circolazione  e
l'utilizzazione sul territorio di questi altri Stati sono  sottoposte
alle condizioni specificate nel presente articolo. 
  § 2 Un'ammissione all'esercizio consente alle imprese di  trasporto
ferroviario  di  impiegare  un  veicolo  solo  sulle   infrastrutture
compatibili con questo veicolo secondo le  sue  specificazioni  e  le
altre condizioni di ammissione; le imprese di  trasporto  ferroviario
devono assicurarsi che questa prescrizione sia rispettata. 
  § 3 Fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  3a,  un'ammissione
all'esercizio rilasciata per un  veicolo  conforme  a  tutte  le  PTU
applicabili permette a questo stesso veicolo di circolare liberamente
sul territorio di altri Stati parti a condizione che: 
    a) tutti i requisiti essenziali siano previsti in queste PTU; e 
    b) il veicolo non: 
  - costituisca un caso specifico, 
  - presenti punti aperti relativi alla  compatibilita'  tecnica  con
l'infrastruttura, o 
  - sia oggetto di una deroga. 
  Le condizioni di libera  circolazione  possono  essere  specificate
anche nelle pertinenti PTU. 
  § 4 
    a) Se in uno Stato parte  un'ammissione  all'esercizio  e'  stata
accordata per un veicolo che: 
  - costituisce un caso specifico, presenta un punto aperto  relativo
alla compatibilita' tecnica con l'infrastruttura o e' oggetto di  una
deroga, o 
  - non e' conforme alle PTU relative al materiale rotabile e a tutte
le altre disposizioni pertinenti; o 
    b) se nelle PTU non sono previsti tutti i requisiti essenziali; 
  le autorita' competenti  degli  altri  Stati  possono  esigere  dal
richiedente ulteriori informazioni tecniche, come ad esempio  analisi
di  rischio  e/o  controlli   dei   veicoli,   prima   di   concedere
un'ammissione all'esercizio complementare. 
  Per la parte del veicolo conforme a una PTU o a una parte  di  PTU,
le autorita' competenti devono accettare le verifiche  effettuate  da
altre autorita' competenti conformemente alle PTU. Per l'altra  parte
del veicolo, le autorita' competenti devono tener  conto,  nella  sua
integralita', della tabella di equivalenza prevista  all'articolo  13
delle Regole uniformi APTU. 
  Il rispetto: 
    a)  di  disposizioni  identiche  e  di  disposizioni   dichiarate
equivalenti; 
    b) di disposizioni che non si riferiscono a un caso specifico; e 
    c) di disposizioni che non  si  riferiscono  alla  compatibilita'
tecnica con l'infrastruttura; 
  non va sottoposto nuovamente a valutazione. 
  § 5 I paragrafi da 2 a 4 si applicano per analogia a una ammissione
del tipo di costruzione.