(Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 6a)
                             Articolo 6a 
 
           Riconoscimento della documentazione procedurale 
 
  § 1 Le valutazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti  redatti
secondo le presenti Regole uniformi sono riconosciuti d'ufficio dalle
autorita' e dagli organismi competenti, dalle  imprese  di  trasporto
ferroviario, dai detentori e dai gestori  d'infrastruttura  in  tutti
gli Stati parti. 
  § 2  Se  un  requisito  o  una  disposizione  e'  stato  dichiarato
equivalente in conformita'  all'articolo  13  delle  Regole  uniformi
APTU,  le  valutazioni  e  i  relativi  esami,  gia'   effettuati   e
documentati, non sono ripetuti.