Articolo 6a Riconoscimento della documentazione procedurale § 1 Le valutazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti redatti secondo le presenti Regole uniformi sono riconosciuti d'ufficio dalle autorita' e dagli organismi competenti, dalle imprese di trasporto ferroviario, dai detentori e dai gestori d'infrastruttura in tutti gli Stati parti. § 2 Se un requisito o una disposizione e' stato dichiarato equivalente in conformita' all'articolo 13 delle Regole uniformi APTU, le valutazioni e i relativi esami, gia' effettuati e documentati, non sono ripetuti.