(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 117)
                              Art. 117 
 
 
                     Ricorsi avverso il silenzio 
 
    1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche senza previa
diffida, con atto  notificato  all'amministrazione  e  ad  almeno  un
controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2. 
    2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma semplificata  e  in
caso  di  totale  o   parziale   accoglimento   il   giudice   ordina
all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore,  di
norma, a trenta giorni. 
    3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con  la
sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente  su  istanza
della parte interessata. 
    4. Il giudice conosce di tutte le questioni  relative  all'esatta
adozione del provvedimento richiesto, ivi  comprese  quelle  inerenti
agli atti del commissario. 
    5.  Se  nel  corso  del  giudizio  sopravviene  il  provvedimento
espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo
puo' essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il
rito  previsto  per  il  nuovo  provvedimento,  e  l'intero  giudizio
prosegue con tale rito. 
    6. Se l'azione di risarcimento del danno ai  sensi  dell'articolo
30, comma 4, e' proposta congiuntamente a quella di cui  al  presente
articolo, il giudice puo' definire  con  il  rito  camerale  l'azione
avverso il silenzio e trattare  con  il  rito  ordinario  la  domanda
risarcitoria.