(CODICE CIVILE-art. 230 bis)
                            Art. 230-bis. 
 
                       ((Impresa familiare.)) 
 
  (( Salvo che sia configurabile un diverso  rapporto,  il  familiare
che presta in modo continuativo la  sua  attivita'  di  lavoro  nella
famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento  secondo
la condizione patrimoniale della  famiglia  e  partecipa  agli  utili
dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con  essi  nonche'  agli
incrementi  della  azienda,  anche  in  ordine   all'avviamento,   in
proporzione  alla  quantita'  e  qualita'  del  lavoro  prestato.  Le
decisioni  concernenti  l'impiego  degli  utili  e  degli  incrementi
nonche' quelle inerenti alla gestione straordinaria,  agli  indirizzi
produttivi  e  alla  cessazione   dell'impresa   sono   adottate,   a
maggioranza, dai familiari  che  partecipano  all'impresa  stessa.  I
familiari partecipanti all'impresa che non hanno la  piena  capacita'
di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la  potesta'  su
di essi. 
 
  Il  lavoro  della  donna  e'  considerato  equivalente   a   quello
dell'uomo. 
 
  Ai fini della disposizione di cui al primo comma  si  intende  come
familiare il coniuge, i parenti entro  il  terzo  grado,  gli  affini
entro il secondo; per impresa familiare  quella  cui  collaborano  il
coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. 
 
  Il  diritto  di  partecipazione  di   cui   al   primo   comma   e'
intrasferibile, salvo  che  il  trasferimento  avvenga  a  favore  di
familiari indicati nel comma  precedente  col  consenso  di  tutti  i
partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro alla cessazione,  per
qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresi' in caso di
alienazione  dell'azienda.  Il  pagamento  puo'  avvenire   in   piu'
annualita', determinate, in difetto di accordo, dal giudice. 
 
  In caso di divisione ereditaria o di trasferimento  dell'azienda  i
partecipi  di  cui  al  primo  comma  hanno  diritto  di   prelazione
sull'azienda. Si applica,  nei  limiti  in  cui  e'  compatibile,  la
disposizione dell'articolo 732. 
 
  Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura  sono
regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme)).