(Convenzione - art. 204)
                            Articolo 204 
      Monitoraggio dei rischi o degli effetti dell'inquinamento 
    1. Gli Stati si impegnano, per quanto e' possibile e nel rispetto
dei  diritti  degli  altri  Stati,  direttamente  o   attraverso   le
competenti  organizzazioni  internazionali,  a  osservare,  misurare,
valutare e analizzare, mediante metodi  scientifici  riconosciuti,  i
rischi o gli effetti dell'inquinamento dell'ambiente marino. 
    2. In particolare, gli Stati vegliano sugli effetti di  qualunque
attivita' da essi autorizzata o intrapresa, al fine  di  valutare  se
tali attivita' rischiano di inquinare l'ambiente marino.