Articolo 204 Monitoraggio dei rischi o degli effetti dell'inquinamento 1. Gli Stati si impegnano, per quanto e' possibile e nel rispetto dei diritti degli altri Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, a osservare, misurare, valutare e analizzare, mediante metodi scientifici riconosciuti, i rischi o gli effetti dell'inquinamento dell'ambiente marino. 2. In particolare, gli Stati vegliano sugli effetti di qualunque attivita' da essi autorizzata o intrapresa, al fine di valutare se tali attivita' rischiano di inquinare l'ambiente marino.