(Convenzione - art. 205)
                            Articolo 205 
                      Pubblicazione di rapporti 
   Gli   Stati   pubblicano   rapporti   dei   risultati    ottenuti,
conformemente all'articolo 204, oppure li inviano periodicamente alle
competenti organizzazioni internazionali, che li  dovrebbero  rendere
disponibili a tutti gli Stati.