(Convenzione - art. 206)
                            Articolo 206 
        Accertamento degli effetti potenziali delle attivita' 
   Quando gli Stati hanno motivi fondati  per  temere  che  attivita'
programmate nell'ambito della loro  giurisdizione  o  sotto  il  loro
controllo  possano  provocare  inquinamento   grave   o   cambiamenti
significativi e nocivi nell'ambiente marino, essi  dobbono  valutare,
per quanto  possibile,  gli  effetti  potenziali  di  tali  attivita'
sull'ambiente marino, e comunicare i rapporti dei risultati  di  tali
accertamenti, come indicato all'articolo 205.