Art. 1579
          Cessazione dal servizio permanente per infermita'

1.  Il cappellano militare che e' divenuto permanentemente inabile al
servizio  incondizionato  o  che non ha riacquistato l'idoneita' allo
scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, e'
stato  giudicato  non  idoneo  al  servizio  incondizionato dopo aver
fruito   del   periodo   massimo   di  aspettativa  e  delle  licenze
eventualmente  spettantigli,  cessa  dal  servizio  permanente  ed e'
collocato  nella  riserva  o  in  congedo  assoluto,  a seconda della
idoneita'.