Art. 1582
            Cessazione dal servizio permanente a domanda

1.  Il  cappellano  militare  puo'  chiedere  di cessare dal servizio
permanente;  il  diritto al trattamento di quiescenza e' disciplinato
dall'articolo 1625.
2. L'accoglimento della domanda e' in ogni caso subordinato al parere
favorevole  dell'Ordinario  militare  e puo' essere sospeso per gravi
motivi.
3.  Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi
del  presente  articolo  e'  collocato  nella  riserva  o  in congedo
assoluto, a seconda dell'idoneita'.