Art. 1583 
           Cessazione dal servizio permanente d'autorita' 
 
1. Il cappellano militare puo', su proposta  dell'Ordinario  militare
approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, essere collocato
d'autorita' nella riserva; il diritto al trattamento di quiescenza e'
disciplinato dall'articolo 1625.