Art. 1594 
                     Cessazione dal complemento 
 
1. I cappellani  militari  addetti  di  complemento  che,  dopo  aver
prestato due anni di servizio continuativo, hanno  inoltrato  domanda
di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo  1559,  se
non sono riconosciuti  idonei  a  giudizio  dell'Ordinario  militare,
cessano definitivamente dal servizio  e  sono  collocati  in  congedo
assoluto.