Art. 1594 Cessazione dal complemento 1. I cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.