(CODICE CIVILE-art. 2514)
                             Art. 2514. 
 
         (Societa' cooperative a responsabilita' limitata). 
 
  Nelle  societa'  cooperative  a  responsabilita'  limitata  per  le
obbligazioni sociali risponde la societa' con il suo  patrimonio.  Le
quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni. 
 
  L'atto costitutivo puo'  stabilire  che  in  caso  di  liquidazione
coatta amministrativa o di fallimento della  societa'  ciascun  socio
risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della
propria quota a norma dell'art. 2541.