Art. 2514. (Societa' cooperative a responsabilita' limitata). Nelle societa' cooperative a responsabilita' limitata per le obbligazioni sociali risponde la societa' con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni. L'atto costitutivo puo' stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della societa' ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'art. 2541.