(CODICE CIVILE-art. 2515)
                             Art. 2515. 
 
                      (Denominazione sociale). 
 
  La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di societa' cooperativa a responsabilita' illimitata  o
di societa' cooperativa a responsabilita' limitata. 
 
  L'indicazione di cooperativa non puo' essere usata da societa'  che
non hanno scopo mutualistico.