(CODICE CIVILE-art. 2516)
                             Art. 2516. 
 
                        (Norme applicabili). 
 
  Alle societa' cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni
riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie, le assemblee,
gli amministratori, i sindaci, i libri  sociali,  il  bilancio  e  la
liquidazione delle societa' per azioni, in quanto compatibili con  le
disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali.