(CODICE CIVILE-art. 2517)
                             Art. 2517. 
 
                          (Leggi speciali). 
 
  Le societa' cooperative che esercitano il credito, le casse  rurali
ed artigiane, le societa' cooperative per la costruzione e l'acquisto
di case popolari  ed  economiche  e  le  altre  societa'  cooperative
regolate dalle leggi speciali sono  soggette  alle  disposizioni  del
presente titolo, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni  delle
leggi speciali.