(CODICE CIVILE-art. 2518)
                             Art. 2518. 
 
                         (Atto costitutivo). 
 
  La societa' deve costituirsi per atto pubblico. 
 
  L'atto costitutivo deve indicare: 
    1) il cognome e il nome, il nome del  padre,  il,  domicilio,  la
cittadinanza e la razza dei soci; 
    2) la denominazione, la sede della societa' e le  eventuali  sedi
secondarie; 
    3) l'oggetto sociale; 
    4) se la societa' e' a responsabilita' illimitata o  limitata  e,
in questo caso, se il capitale  sociale  e'  ripartito  in  azioni  e
l'eventuale responsabilita' sussidiaria dei soci; 
    5)  la  quota  di  capitale  sottoscritta  da  ciascun  socio,  i
versamenti eseguiti e, se il capitale  e'  ripartito  in  azioni,  il
valore nominale di queste; 
    6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; 
    7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e  il  tempo
in cui devono essere eseguiti i conferimenti; 
    8) le condizioni per l'eventuale recesso e per  l'esclusione  dei
soci; 
    9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti  gli  utili,
la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione  che
deve essere data agli utili residui; 
    10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi
alle disposizioni di legge; 
    11) il numero degli amministratori e  i  loro  poteri,  indicando
quali tra essi hanno la rappresentanza sociale; 
    12) il numero dei componenti il collegio sindacale; 
    13) la durata della societa'. 
 
  Lo statuto contenente le  norme  relative  al  funzionamento  della
societa', anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte
integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.