(CODICE CIVILE-art. 2519)
                             Art. 2519. 
 
    (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa'). 
 
  L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta  giorni  per
l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo  ha
ricevuto o degli amministratori, a norma dell'art. 2330. 
 
  Gli effetti dell'iscrizione e della nullita' dell'atto  costitutivo
sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.