(CODICE CIVILE-art. 2520)
                             Art. 2520. 
 
               (Variabilita' dei soci e del capitale). 
 
  La variazione del numero e  delle  persone  dei  soci  non  importa
modificazione dell'atto costitutivo. 
 
  Il capitale della societa', anche se questa  e'  a  responsabilita'
limitata, non e' determinato in un ammontare prestabilito. 
 
  Ogni trimestre  deve  essere  depositato  per  l'iscrizione  presso
l'ufficio del registro delle imprese, a cura degli amministratori, un
elenco delle variazioni delle  persone  dei  soci  a  responsabilita'
illimitata o di quelli che  hanno  assunto  responsabilita'  per  una
somma multipla dell'ammontare della propria quota.