Art. 2521. (Quote ed azioni). Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a lire cinquantamila, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a lire cento. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a lire mille. Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, primo comma, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non e' indicato l'ammontare del capitale, ne' quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.