(CODICE CIVILE-art. 2521)
                             Art. 2521. 
 
                         (Quote ed azioni). 
 
  Nelle societa'  cooperative  nessun  socio  puo'  avere  una  quota
superiore a lire  cinquantamila,  ne'  tante  azioni  il  cui  valore
nominale superi tale somma. 
 
  Il valore nominale di ciascuna  quota  o  azione  non  puo'  essere
inferiore a lire cento. Il valore nominale  di  ciascuna  azione  non
puo' essere superiore a lire mille. 
 
  Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347,
2348, primo comma, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non e' indicato
l'ammontare del capitale, ne' quello dei  versamenti  parziali  sulle
azioni non completamente liberate.