(CODICE CIVILE-art. 2522)
                             Art. 2522. 
 
              (Acquisto delle proprie quote o azioni). 
 
  L'atto  costitutivo  puo'   autorizzare   gli   amministratori   ad
acquistare o  rimborsare  quote  o  azioni  della  societa',  purche'
l'acquisto o il rimborso sia fatto con somme  prelevate  dagli  utili
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