(CODICE CIVILE-art. 2523)
                             Art. 2523. 
 
            (Trasferibilita' delle quote e delle azioni). 
 
  Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la
societa', se la cessione non e' autorizzata dagli amministratori. 
 
  L'atto costitutivo puo' vietare la cessione  delle  quote  o  delle
azioni con effetto verso la societa', salvo in questo caso il diritto
del socio di recedere dalla societa'.