Art. 2523. (Trasferibilita' delle quote e delle azioni). Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la societa', se la cessione non e' autorizzata dagli amministratori. L'atto costitutivo puo' vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la societa', salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla societa'.