(CODICE CIVILE-art. 2525)
                             Art. 2525. 
 
                     (Ammissione di nuovi soci). 
 
  L'ammissione di un nuovo socio e'  fatta  con  deliberazione  degli
amministratori su domanda dell'interessato. 
 
  La deliberazione di ammissione deve essere annotata  a  cura  degli
amministratori nel libro dei soci. 
 
  Il  nuovo  socio  deve  versare,  oltre  l'importo  della  quota  o
dell'azione, una  somma  da  determinarsi  dagli  amministratori  per
ciascun esercizio sociale, tenuto conto  delle  riserve  patrimoniali
risultanti dall'ultimo bilancio approvato.