(CODICE CIVILE-art. 2526)
                             Art. 2526. 
 
                        (Recesso del socio). 
 
  La dichiarazione di recesso, nei casi  in  cui  questo  e'  ammesso
dalla legge o  dall'atto  costitutivo,  deve  essere  comunicata  con
raccomandata alla societa' e deve essere annotata nel libro dei  soci
a cura degli amministratori. 
 
  Essa ha  effetto  con  la  chiusura  dell'esercizio  in  corso,  se
comunicata tre mesi prima e,  in  caso  contrario,  con  la  chiusura
dell'esercizio successivo.