(CODICE CIVILE-art. 2527)
                             Art. 2527. 
 
                       (Esclusione del socio). 
 
  L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della societa', oltre
che nel caso indicato nell'art. 2524, puo'  aver  luogo  negli  altri
casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma,  e  in  quelli
stabiliti dall'atto costitutivo. 
 
  Quando l'esclusione non ha  luogo  di  diritto,  essa  deve  essere
deliberata dall'assemblea  dei  soci  o,  se  l'atto  costitutivo  lo
consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio. 
 
  Contro la deliberazione di esclusione il socio puo', nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione, proporre  opposizione  davanti  al
tribunale. Questo puo' sospendere l'esecuzione della deliberazione. 
 
  L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel  libro  dei  soci,  da
farsi a cura degli amministratori.