(CODICE CIVILE-art. 2529)
                             Art. 2529. 
 
  (Liquidazione  della  quota  o  rimborso  delle  azioni  del  socio
uscente). 
 
 
  Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la  liquidazione
della quota o il rimborso  delle  azioni  ha  luogo  sulla  base  del
bilancio  dell'esercizio  in  cui  rapporto   sociale   si   scioglie
limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi
dall'approvazione del bilancio stesso.