(CODICE CIVILE-art. 2530)
                             Art. 2530. 
 
        (Responsabilita' del socio uscente o dei suoi eredi). 
 
  Il socio che cessa di  far  parte  della  societa'  risponde  verso
questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal
giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione  della  quota  o
dell'azione si e' verificato. Per lo stesso periodo il socio  uscente
e' responsabile verso  i  terzi,  nei  limiti  della  responsabilita'
sussidiaria stabiliti  dall'atto  costitutivo,  per  le  obbligazioni
assunte dalla societa' sino al giorno  in  cui  la  cessazione  della
qualita' di socio si e' verificata. 
 
  Nello stesso modo e per lo stesso termine sono  responsabili  verso
la societa' e verso i terzi gli eredi del socio defunto.