Art. 2530. (Responsabilita' del socio uscente o dei suoi eredi). Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione si e' verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente e' responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilita' sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla societa' sino al giorno in cui la cessazione della qualita' di socio si e' verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa' e verso i terzi gli eredi del socio defunto.