(CODICE CIVILE-art. 2531)
                             Art. 2531. 
 
                 (Creditore particolare del socio). 
 
  Il creditore particolare del socio, finche' dura la  societa',  non
puo' agire esecutivamente  sulla  quota  e  sulle  azioni  del  socio
debitore. 
 
  In caso di proroga della  societa'  il  creditore  particolare  del
socio puo' fare opposizione a norma dell'art. 2307.