Art. 1599 
                   Sanzioni disciplinari di stato 
 
1. Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate  al
cappellano militare sono: 
a) la sospensione  disciplinare  dall'impiego,  di  cui  all'articolo
1574; 
b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589; 
c) la perdita del grado, di cui all'articolo 1597.