Art. 1599 Sanzioni disciplinari di stato 1. Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate al cappellano militare sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574; b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589; c) la perdita del grado, di cui all'articolo 1597.