Art. 1601 
                    Avvio dell'inchiesta formale 
 
1. Il cappellano militare  e'  sottoposto  a  inchiesta  formale,  su
rapporto dell'autorita' da cui dipende per ragioni di impiego, se  in
servizio, o per ragioni di residenza, in caso diverso, con  decisione
del Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare. Il  rapporto
deve contenere l'indicazione degli addebiti specifici. 
2. Il Ministro della difesa puo', in ogni caso, ordinare direttamente
una inchiesta formale per qualsiasi cappellano militare.