Art. 1601 Avvio dell'inchiesta formale 1. Il cappellano militare e' sottoposto a inchiesta formale, su rapporto dell'autorita' da cui dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o per ragioni di residenza, in caso diverso, con decisione del Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare. Il rapporto deve contenere l'indicazione degli addebiti specifici. 2. Il Ministro della difesa puo', in ogni caso, ordinare direttamente una inchiesta formale per qualsiasi cappellano militare.