Art. 1603 
                       Decisioni del Ministro 
 
1. Il Ministro,  in  base  alle  risultanze  dell'inchiesta  formale,
decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se  al  cappellano
militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni  disciplinari
di cui all'articolo  1599,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  o  se  il
cappellano militare medesimo deve essere deferito alla commissione di
disciplina per la eventuale perdita del grado per rimozione. 
2.  L'accettazione  delle  dimissioni  dal  grado  estingue  l'azione
disciplinare.