Art. 1605 
            Composizione della commissione di disciplina 
 
1. La commissione di disciplina e' formata  di  volta  in  volta  dal
Ministro della difesa in relazione al grado rivestito dal giudicando. 
2. La commissione di disciplina e' composta: 
a) dal Vicario generale militare, presidente; 
b) da due ispettori e  da  due  primi  cappellani  militari  capi  in
servizio permanente, membri. 
3.  Se  e'  sottoposto  alla  commissione  di  disciplina  un   primo
cappellano militare capo, i due primi cappellani militari capi di cui
al comma 2, lettera b), devono essere piu' anziani di lui. Se non  vi
sono primi cappellani militari capi piu' anziani del  giudicando,  la
commissione di disciplina e' composta dal Vicario generale e  da  due
ispettori. 
4. La commissione di  disciplina,  quando  deve  giudicare  personale
assimilato di rango a grado militare superiore a quello di  maggiore,
e' composta da tre ufficiali generali di cui uno presidente  nominati
dal Ministro della difesa. 
5. Il membro meno anziano svolge la funzione di segretario.