Art. 1605 Composizione della commissione di disciplina 1. La commissione di disciplina e' formata di volta in volta dal Ministro della difesa in relazione al grado rivestito dal giudicando. 2. La commissione di disciplina e' composta: a) dal Vicario generale militare, presidente; b) da due ispettori e da due primi cappellani militari capi in servizio permanente, membri. 3. Se e' sottoposto alla commissione di disciplina un primo cappellano militare capo, i due primi cappellani militari capi di cui al comma 2, lettera b), devono essere piu' anziani di lui. Se non vi sono primi cappellani militari capi piu' anziani del giudicando, la commissione di disciplina e' composta dal Vicario generale e da due ispettori. 4. La commissione di disciplina, quando deve giudicare personale assimilato di rango a grado militare superiore a quello di maggiore, e' composta da tre ufficiali generali di cui uno presidente nominati dal Ministro della difesa. 5. Il membro meno anziano svolge la funzione di segretario.