Art. 2532. (Assemblea). Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni. Tuttavia nelle societa' cooperative con partecipazione di persone giuridiche l'atto costitutivo puo' attribuire a queste piu' voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri. Le maggioranze richieste per la regolarita' della costituzione delle assemblee e per la validita' delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo puo' determinare le maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368 e 2369. Il voto puo' essere dato per corrispondenza, se cio' e' ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.