(CODICE CIVILE-art. 2532)
                             Art. 2532. 
 
                            (Assemblea). 
 
  Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti
da almeno tre mesi nel libro dei soci. 
 
  Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore  della  quota  o  il
numero delle azioni. 
 
  Tuttavia nelle societa' cooperative con partecipazione  di  persone
giuridiche l'atto costitutivo puo' attribuire a queste piu' voti,  ma
non oltre cinque, in relazione  all'ammontare  della  quota  o  delle
azioni, oppure al numero dei loro membri. 
 
  Le maggioranze richieste  per  la  regolarita'  della  costituzione
delle assemblee e per la validita' delle deliberazioni sono calcolate
secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo puo'
determinare le maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368  e
2369. 
 
  Il voto puo' essere dato per corrispondenza,  se  cio'  e'  ammesso
dall'atto  costitutivo.  In  tal  caso   l'avviso   di   convocazione
dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.