(CODICE CIVILE-art. 2533)
                             Art. 2533. 
 
                        (Assemblee separate). 
 
  Se la societa' cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge
la  propria  attivita'  in  piu'  comuni,  l'atto  costitutivo   puo'
stabilire che  l'assemblea  sia  costituita  da  delegati  eletti  da
assemblee parziali, convocate nelle localita' nelle  quali  risiedono
non meno di cinquanta soci. 
 
  Le assemblee separate devono deliberare sulle materie  che  formano
oggetto dell'assemblea generale, ed in tempo utile perche' i delegati
da esse eletti possano partecipare a questa assemblea. 
 
  I delegati devono essere soci. 
 
  Nell'atto costitutivo devono altresi' essere stabilite le modalita'
per la convocazione delle  assemblee  separate,  per  la  nomina  dei
delegati all'assemblea  generale,  nonche'  per  la  validita'  delle
deliberazioni delle assemblee separate e di quella generale. 
 
  Le stesse  disposizioni  si  applicano  alle  societa'  cooperative
costituite  da  appartenenti  a  categorie  diverse,  in  numero  non
inferiore a trecento, anche se non ricorrono le  condizioni  indicate
nel primo comma.